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Abbandonata a 18 mesi: condannato il padre a risarcire i danni alla figlia

Abbandona la figlia in tenera età, e se ne disinteressa: deve risarcire i danni.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso i figli
non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. Questa lesione, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. n. 5652/12; n. 14382/19).
Il disinteresse mostrato da un genitore che abbandona la figlia naturale, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost., oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicchè tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass., n. 3079/15). E’ stato altresì osservato, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che l’illecito endofamiliare commesso in violazione dei
doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli (Cass., n. 11097/2020).

Nel caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, l’abbandono del minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, ha
configurato una condotta in violazione dei suddetti doveri di educazione e mantenimento del minore, con una incidenza di tale condotta sul percorso evolutivo del minore.

Non può essere negarsi che, a fronte dell’abbandono del figlio dopo appena diciotto mesi dalla nascita, emerge una condotta lesiva dei predetti principi
costituzionali. E’ necessario accertare quali siano stati gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall’assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico del bambino, nella fase evolutiva della sua vita.

I giudici devono valutare qualsivoglia conseguenza dannosa cagionata dalla condotta del padre nei confronti del figlio, sia circa il cd. danno
morale subiettivo (la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata al minore perchè privato della figura del padre), sia in ordine all’evoluzione fisio-psichica del figlio, anche considerando l’intensità dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che il padre ha deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave ed iniqua discriminazione.

QUeste sofferenze possono essere risarcite con condanna a carico del padre.

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1 commento su “Abbandonata a 18 mesi: condannato il padre a risarcire i danni alla figlia”

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