Nei procedimenti per separazione e divorzi, il genitore non collocatario (nella maggior parte di casi il padre) chiede e lotta per ottenere una affido “paritario” dei figli. E’ bene chiarire alcuni concetti che continuano ad essere molto confusi, anche a causa di letture di articoli su Google senza avere le basi per comprenderne il contenuto tecnico.
Per chi ha letto il mio manuale “Separiamoci e divorziamo”, conosce bene la differenza tra affido condiviso e collocazione del minore.
L’affido condiviso è attualmente il regime di esercizio della responsabilità genitoriale previsto dalla normativa del 2006, per il quale i genitori hanno entrambi diritti e doveri verso i figli, con obbligo di collaborazione nelle scelte per l’interesse superiore del minore. La collocazione del minore individua, secondo una valutazione discrezionale del giudice, la figura genitoriale ritenuta preferibile con la quale i minori dovranno convivere. In conseguenza della collocazione con l’uno o l’altro, il giudice stabilisce il calendario di visita con l’altro genitore non collocatario. Ed è proprio sul concetto di collocazione che si tradisce lo spirito dell’affido condiviso, che nei fatti, nei provvedimenti giurisdizionali, viene trasformato in un affido ad un solo genitore con calendario di visita dell’altro.
Con la collocazione del minore presso un genitore, si realizza una differenziazione tra genitore di seria A (quello collocatario normalmente la madre) e genitore di serie B (quello con cui il minore non convive). In virtù della collocazione, scatta l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori, con spoglio dell’altro, nonchè l’obbligo di mantenimento.
Molti ritengono di avere un affido paritario solo perchè vedono i figli 14 giorni su 15 al mese o pressocchè lo stesso tempo di permanenza. In materia di separazione e divorzio si sente sempre più spesso parlare di parental sharing, ovverosia di suddivisione paritetica della frequentazione tra genitori separati e figli minori, in luogo del collocamento prevalente presso il padre o presso la madre.
In realtà l’affido paritetico reale e concreto esclude la collocazione del minore presso l’uno o l’altro, ma presuppone una gestione condivisa con un piano genitoriale concreto che escluda una prevalenza del genitore sull’altro. Il reale affido paritetico esclude anche una assegnazione della casa coniugale all’uno o all’altro dovendosi prevedere, qualora vi siano i presupposti, una alternanza dei genitori nel domicilio familiare. Su tali presupposti, la gestione dei figli diventa realmente condivisa con una suddivisione dei compiti, delle responsabilità, delle spese, realizzando una affido paritario e realmente condiviso.
Purtroppo, in molti tribunali di Italia, siamo ancora molto lontani da tale realizzazione, con una grande disparità di provvedimento tra Nord e Sud. Con riferimento all’affidamento dei minori nei giudizi di separazione dei coniugi, spesso è accaduto che l’Italia subisse sanzioni da parte della Corte di Strasburgo per violazione dell’articolo 8 della Carta europea dei diritti dell’uomo, che pone “degli obblighi positivi inerenti al «rispetto» effettivo della vita famigliare”.
Rivoluzionario è stato un provvedimento del Tribunale di Catanzaro che prende posizione a favore della parental sharing, chiarendo che non si tratta di una soluzione da preferire in assoluto.
La Risoluzione del Consiglio d’Europa numero 2079/2015 sauspica l’adozione di misure che assicurino, oltre che una responsabilità genitoriale condivisa, una parità di ruoli tra padri e madri nei procedimenti di separazione personale, che passi anche attraverso la cd. shared residence.
La Convenzione di New York, invece, riconosce il diritto dei fanciulli di intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori anche in caso di separazione e sancisce il principio secondo il quale sia la madre che il padre sono responsabili dell’educazione e dello sviluppo dei figli. Tutti argomenti poi ripresi anche dalla Carta di Nizza.
Esiste un’ampia letteratura scientifica americana che dà atto che negli USA e in molti paesi europei la shared custody è utilizzata in maniera sempre crescente e che il figlio che vede la figura paterna coinvolta nella propria crescita grazie a una frequentazione fisica costante trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore a settimana o nel fine settimana.
Se hai necessità di una analisi concreta e reale della tua situazione processuale, per verificare se nel tuo caso concreto possa essere possibile un affido paritetico, una custodia condivisa dei figli, rivolgiti ad un avvocato esperto in materia di diritto di famiglia. Oppure prenota una consulenza al nostro studio chiamando il numero 0815405612 oppure 800660817. Per capire tutti i dettagli clicca qui