Allontanamento dei minori dalla famiglia
Ai sensi dell’art 403 cc Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato(o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. L’allontanamento dei minori è una ipotesi eccezionale.
Questo provvedimento di allontanamento non è un atto giurisdizionale ma della pubblica amministrazione. Non è necessario che siano esplicitati dettagliatamente i motivi per cui si adotta tale decisione. Tuttavia devono essere indicati i motivi per cui si sta provvedendo in tale senso. Quando vi è la volontà contraria dei genitori, questi vanno tempestivamente informati anche relativamente al deposito di tutti gli atti presso il Tribunale dei minori competente. Non è obbligatorio indicare dove viene condotto il minore.
L’autorità pubblica che interviene è normalmente il Servizio Sociale competente, ritenuto il referente principale per la tutela dei minori. I Servizi sociali si devono prendere carico della collocazione del minore in un luogo sicuro e protetto. DEvono poi procedere all’immediata segnalazione al PM presso il competente tribunale dei Minorenni.
Presupposti
Per adottare un provvedimento di allontanamento dei minori dalla famiglia è necessario che emerga un pericolo per l’integrità fisica e psichica del minore.
Presupposto giustificativo per l’adozione da parte della pubblica autorità del provvedimento di cui all’art. 403 c.c. è la violazione dei c.d. diritti fondamentali di solidarietà familiare che tutelano l’interesse della persona minore di età a ricevere quel sostegno e guida necessari per la sua crescita.
L’art. 403 c.c. fa riferimento all’abbandono morale, cioè la mancanza di attenzione indispensabile per una sana ed equilibrata crescita fisica e psicologica del minore. La disposizione in oggetto giustifica poi il provvedimento di allontanamento del minore anche nel caso di abbandono materiale, da ravvisarsi nella carenza di quel minimo di cura del minore tale da determinare la grave violazione del diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione a lui riconosciuti dall’art. 315 bis c.c.
L’urgenza e la necessità giustificano tale provvedimento. Tali presupposti rappresentano anche i limiti. Tale allontanamento con collocazione in struttura terza può essere adottato e mantenuto solo con il permanere dell’urgenza di tutela.
Il tribunale dei minori dovrà poi risolvere il conflitto tra i genitori e la autorità pubblica che ha disposto una diversa collocazione.
Durata dell’ allontanamento dei minori
Non esiste un limite temporale, scaduto il quale il provvedimento decade se l’autorità giudiziaria, cioè il tribunale dei Minorenni non si pronuncia. Pertanto durerà sino a pronuncia del Tribunale o sino a che i servizi sociali ritengano che lo stato di pericolo sussista.
E’ uno strumento eccezionale poichè si assiste ad una sostituzione del potere dell’autorità giudiziaria con i servizi sociali. Il legislatore lo ha previsto solo in casi limite, quando vi sia un concreto pericolo per il minore. La responsabilità e la conseguenza di eventuali abusi ricade sui servizi sociali.