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Ascolto dei figli minorenni nel processo di separazione

Ascolto dei figli minorenni nel processo di separazione

L’ascolto dei figli minorenni, ovvero la cosiddetta audizione dei minori, nel processo di separazione è oramai un diritto riconosciuto della prole nei processi di separazione.

Nei processi per separazione e divorzi, i figli minorenni sono sempre più coinvolti nel conflitto tra i coniugi.

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Sebbene entrambi i coniugi debbano perseguire l’ interesse dei figli, si assiste sempre di più all’applicazione dell’istituto dell’ audizione dei figli. Basti pensare che dalla loro collocazione discende l’ assegnazione della casa familiare, l’ assegno di mantenimento ed altre condizioni di separazione.

Nel diritto di famiglia, il diritto all’ascolto del figlio minore è riconosciuto nel nostro ordinamento anche in seguito al recepimento della Convenzione di New York e della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

il secondo comma dell’articolo 336 del codice civile prevede: “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L’ art 336 bis cc prevede le condizioni e le modalità di ascolto del minore in maniera puntuale.

Ciò significa che è dovuto l’ audizione del minore in tutti i procedimento che lo riguardano. E’ riconosciuto al figlio la possibilità di esprimere le proprie opinioni

Anche i figli maggiorenni possono essere ascoltati.

Quando il minore deve essere ascoltato?

L’ ascolto del minore è obbligatorio in presenza di due condizioni:

a) che sia in corso una controversia di carattere genitoriale anche relativamente alla collocazione;

b) che il minore abbia capacità di discernimento. La capacità di discernimento del minore va valutata tenendo conto dei seguenti parametri: capacità cognitive di base; capacità di concentrazione e attenzione; capacità di comprensione ed espressione linguistica; capacità di distinguere la fantasia dalla realtà; capacità di distinguere i propri stati d’animo da quelli altrui; livello di suggestionabilità; sviluppo emotivo e affettivo; analisi del contesto e delle dinamiche relazionali.

Non si procede all’ ascolto del minore tutte le volte in cui non sia opportuno, in ragione dell’età o del grado di maturità del minore o per altre circostanze che esprimono un pregiudizio per l’ equilibrato sviluppo psicofisico del minore.

Il giudice deve adeguatamente motivare l’eventuale rifiuto all’ascolto del minore

Quindi a che età possono essere ascoltati i figli minorenni può rispondersi: anche meno di 12 anni.

Come si procede all’audizione dei figli minori

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3540 del 14 febbraio 2014, ha affermato  l’obbligo i fornire al minorenne le informazioni pertinenti e appropriate. Si deve tener conto della sua età e del suo grado di sviluppo. Sempre che tali informazioni non nuocciano al suo interesse.

Va evidenziato che, per legge., “dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale si descrive il contegno del minore, ovvero è effettuata una registrazione audio-video” per evitare l’insorgere di eventuali difformità tra quanto affermato negli atti dal giudice, e il reale comportamento e atteggiamento del minorenne. 

Caso seguito da nostro studio

In un caso seguito dal nostro studio, i figli avevano ampiamente espresso la volta di essere collocati presso il padre. L’ altro genitore, la madre, aveva espresso una ferma opposizione giungendo anche a denunciare il padre per violenza.

Il Presidente su richiesta della nostra difesa ha disposto l’audizione del figlio quattordicenne, il quale dichiara di avere preferenza a vivere presso il padre anche in considerazione di un rapporto conflittuale con la madre. Il giudce dispone la collocazione di entrambi i figli (anche la più piccola non ascoltata) presso il padre. Di conseguenza assegna a quest’ultimo la casa coniugale.

Desideri esporre il tuo caso al nostro studio? E’ necessario prenotare la consulenza al numero 0815405612 oppure a nostro carico 800660817

1 commento su “Ascolto dei figli minorenni nel processo di separazione”

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