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Assegno unico figli 2021, circolare INPS: come funziona? È già partito

È gia partito l’assegno unico per i figli: dal 1° luglio 2021 si può presentare domanda INPS ( circolare n. 93 del 30 giugno) 

Come funziona?

✍️l’importo spetta ai nuclei  con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati o in affido preadottivo.

✍️Fondamentale possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).

📌Dal bonus bebè, fino agli ANF, l’assegno unico punta a diventare a regime, e quindi dal 2022, strumento onnicomprensivo per il sostegno alle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentate ad oggi vigenti.

✍️Dal 7° mese di gravidanza – soppiantando il bonus mamme domani – e fino ai 21 anni di età, le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE.

📌L’avvio dell’assegno unico per tutti porterà all’abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico.

✍️Come fare la domanda dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, sulla base delle indicazioni operative contenute nella circolare INPS n. 93 del 30 giugno? 

1. servirà il modello ISEE

Domanda assegno unico all’INPS, (scadenza il 30 settembre 2021) 

2. Assegno unico anche per i percettori del reddito di cittadinanza.

3.Il nucleo familiare del richiedente, in caso di presenza di figli minori di 18 anni, deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L’ISEE sarà anche il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.

Requisiti:

💢essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

💢essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

💢essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

💢essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e non superiore a 50.000 euro.

📌Per quel che riguarda il requisito della residenza del richiedente con il minore, è necessario che il genitore che presenta domanda e il figlio siano coabitanti e abbiano dimora abituale nello stesso Comune. L’assegno potrà in ogni caso essere erogato nella misura del 50 per anche all’altro genitore in caso di affido condiviso dei minori.

🎯Il diritto all’assegno unico è esteso ai nonni per i nipoti minori a carico, qualora essi risultino presenti nell’ISEE e in caso di formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

📌Al contrario, se la famiglia anagrafica è composta da nonni e nipoti minorenni ma manca un provvedimento di affido, la regola generale prevede che per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i minori siano attratti nel nucleo familiare del genitore.

Novità

👀Tra le novità principali dell’assegno unico vi è il carattere di universalità, spetterà anche ai titolari di partita IVA, accanto ai lavoratori inoccupati.

✍️Inoltre, come evidenziato dall’INPS nella circolare del 30 giugno 2021, l’assegno temporaneo spetta, nel rispetto dei requisiti generali, anche a chi beneficia degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), e a chi non beneficia degli ANF in quanto non possiede uno o più requisiti.

✍️Bisognerà presentare il modello ISEE minorenni che, si ricorda, in caso di nuclei familiari composti da genitori coniugati, coincide con l’ISEE ordinario.

✍️Non saranno tenute in conto le domande per le quali la DSU non risulta presentata, così come i casi in cui l’ISEE è scaduto o non contiene i dati del minorenne per il quale si richiede l’assegno unico.

💢Guardando a limiti ISEE e importi, l’assegno ponte riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 spetterà per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

Nello specifico, l’importo dell’assegno mensile è determinato come segue:

👉con ISEE fino a 7.000 euro: 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 50.000 euro, l’importo spettante decrescerà progressivamente.

👉Per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

👉Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

👉A titolo di esempio, come illustrato dall’INPS, l’importo mensile dell’assegno unico temporaneo è così calcolato:

nucleo familiare composto da 4 figli minori di cui uno disabile, con ISEE fino a 7.000 euro, l’importo spettante sarà pari a 921,20 euro [(217,8 x 4) + 50];

nucleo familiare composto da 2 figli minori con ISEE pari a 13.400 euro, l’importo spettante complessivamente è pari a 201 euro (100,5 x 2);

nucleo familiare composto da 2 figli minori disabili, con ISEE pari a 33.000,01, l’importo spettante è pari a 189,6 [(44,8×2) + 100].

Domanda assegno unico all’INPS, scadenza il 30 settembre 2021 per ricevere gli arretrati

Bisognerà fare domanda all’INPS per richiedere l’assegno unico per i figli. L’invio potrà essere effettuato in modalità telematica dal contribuente ovvero tramite gli Istituti di patronato.

✍️Le regole per l’invio sono contenute nel messaggio INPS n. 2371 del 22 giugno 2021.

👉I beneficiari dell’assegno unico avranno tempo fino al 30 settembre per fare richiesta al fine di ricevere anche le mensilità arretrate spettanti dal mese di luglio. Nel caso di invio successivo a tale termine, l’assegno spetterà dalla data di trasmissione della domanda.

👉Deve essere inoltrata una domanda per ciascun figlio, attraverso le seguenti modalità:

💢portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’importo dell’assegno unico per i figli sarà accreditato sull’IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

✍️In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

✍️In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Criteri per la determinazione dell’assegno

L’assegno è determinato in relazione alle soglie ISEE per cui l’ammontare dell’assegno diminuisce all’aumentare del livello dell’ISEE. Gli importi sono calcolati su base mensile, anche in relazione al numero dei figli. . L’importo dell’assegno temporaneo varia da un minimo di € 30 al mese a partire da ISEE di € 39.900,01 ad un massimo di € 217,8 al mese per ciascun figlio nel caso di famiglie con ISEE inferiore ad € 7.000 annui e tre o più figli.
È inoltre previsto un aumento dell’assegno di € 50 per ciascun figlio disabile.

L’art. 4 del decreto 79/2021 specifica che l’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza Il beneficio di cui all’articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. In tal caso, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante.
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS entro il limite massimo di 1580 milioni di euro per il 2021.

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