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cosa fare se ex non paga le spese straordinarie

Cosa fare se l’ex non paga le spese straordinarie per i figli

Cosa tutelarsi se l’ex non paga le spese straordinarie?

Nel contenzioso relativo alle separazioni e divorzi, l’aspetto delle spese straordinarie rappresenta certamente ambito di grande conflitto tra le parti. Nella disciplina relativa alla copia separata e divorziata con figli, oltre all’assegno di mantenimento, è previsto a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corresponsione delle spese straordinarie per i figli. Il pagamento delle spese straordinarie rappresenta un modo per contribuire al mantenimento dei figli con la conseguenza che i genitori sono tenuti a corrisponderle in base al principio della proporzionalità. Per un approfondimento su quali siano le spese straordinarie che vanno corrisposte oltre l’assegno familiare vi invito a leggere questo articolo cliccando qui

assegno di mantenimento
Cosa fare se ex non paga spese per i figli

E’ ricorrente che l’altro genitore tenuto a corrispondere le spese straordinarie si sottragga a tale pagamento. Ciò costringe la controparte ad agire in via giudiziaria per ottenere quanto dovuto e sborsato in anticipo.

Come agire se le spese straordinarie non vengono corrisposte?

In primo luogo è necessario verificare se si tratta di spese per cui è richiesto il consenso, oppure spese per cui non è necessario.

Su tale distinzione, esiste un protocollo del Consiglio Nazionale Forense, nonchè i protocolli specifici dei singoli tribunali. Sono delle linee guida che possono scongiurare contenziosi in merito. Vengono individuati criteri in base ai quali le spese effettuate in favore dei figli possono essere considerate ordinarie, straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare entro 20 giorni un motivato dissenso. In difetto, si intenderà come consenso.

Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.

Il genitore che ha anticipato gli esborsi straordinari per i propri figli, se non ottiene spontaneamente il rimborso da parte dell’altro genitore, può rivolgersi all’autorità giudiziaria competente sia attraverso una immediata azione esecutiva preceduta da un precetto oppure, in talune ipotesi, ottenere un decreto ingiuntivo allegando le ricevute, gli scontrini e le fatture relative alle spese sostenute.

E’ bene precisare che si tratta di vere e proprie azioni giudiziarie per cui è richiesta l’assistenza di un avvocato esperto.

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