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affido al padre. Quando avviene

Collocamento dei figli presso il padre: quando è possibile?

Il collocamento del figlio presso il padre  è preferibile in tutti i casi in cui questi risulti essere in grado di offrire stabilità, sicurezza e continuità al minore (Cass. sez. I civile ordinanza  n. 30191/2019 del 20.11.2019).

Illustriamo un caso seguito dal nostro studio.

In seguito alla separazione, i coniugi avevano concordato che l’unico figlio, frutto di adozione, avesse la residenza privilegiata presso la madre ed un diritto di visita con il padre. Il piccolo, con già una storia dolorosa di abbandono alle spalle, manifestava grande sofferenza per la separazione dei genitori. I separandi coniugi stabilivano che eventuali nuove convivenze avessero dovuto concretizzarsi sempre tenendo conto dell’equilibrio e dei desideri del minore, per non aggravare il trauma della già intervenuta separazione.

Tuttavia, poche settimane dopo, la madre si trasferisce a convivere con altro uomo e porta con sè il piccolo F., allontanandolo anche dalla casa familiare in cui era cresciuto ed in cui sentiva la familiarità domestica. Poco dopo la madre comunica di aspettare un altro bambino dal suo nuovo compagno.

Il piccolo inizia a manifestare grandi segni di sofferenza, anche con conseguenze fisiche, dolori addominali, vomito, mal di testa con origine psicosomatica. Il minore racconta al padre di essere maltrattato, isolato, trascurato. Riferisce di venire chiuso in una stanza per non dare noia al nuovo compagno, di avere cibo scadente rispetto al convivente e di venire picchiato.

La pediatra richiede una visita psicologica cui la madre non collabora rifiutando il consenso. Il padre decide di rivolgersi in tribunale affinchè si accerti la migliore soluzione possibile per la collocazione del figlio, anche previa audizione del minore di soli 9 anni.

Il Tribunale dispone l’ascolto protetto del minore attraverso una psicologa all’esito del quale il minore dichiara di volere bene alla madre ma di desiderare di vivere con il padre. Naturalmente entrambi i genitori vengono valutati nelle loro relazioni con il figlio ed il padre viene ritenuto la figura genitoriale che maggiormente può garantire al minore F. un sereno sviluppo rappresentando allo stato un punto di riferimento stabile ed equilibrato. Il giudici hanno quindi disposto la modifica della collocazione prevedendo che il minore viva con il padre ed un calendario di visita con la madre

L’ascolto dei minori

La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione. In generale i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori.

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