Non riesco a vedere mio figlio perché la mia ex moglie me lo impedisce!
Quanti si trovano in questa situazione?
Dopo la separazione dei genitori, un figlio ha il diritto di mantenere e sviluppare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure gentoriali. È diritto della figlio di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi. Questo ciò che stabilisce l’art. 337 terc.c.
Il genitore separato convivente con il figlio non deve contrastare ma facilitare il rapporto con l’altro genitore. In caso di violazione di tale dovere genitoriale sussiste una lesione dei diritti del figlio e può essere sanzionata ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.
Numerose sono i provvedimenti giudiziari che si stanno susseguendo in tali ipotesi. È importante affidarsi ad un legale esperto in questa materia.
Il nostro studio assiste solo previa analisi attenta del caso dopo consulenza. Questo garantisce massima serietà e professionalità
Il caso seguito dal nostro studio
il Tribunale ha condannato il comportamento di una madre, genitore collocatario, che non si era adoperata fattivamente per ristabilire il rapporto tra il figlio ed il padre. Addirittura la stessa aveva ostacolato il rapporto con atteggiamenti denigratori della figura paterna.
Di fronte alla condizione di disagio e sofferenza del figlio, accertata nel procedimento anche mediante la sua audizione, i giudici hanno ritenuto di irrogare alla madre una delle sanzioni previste dall’art. 709 ter c.p.c.
La madre è stata, infatti, ritenuta responsabile del mancato recupero del rapporto padre-figlio, rapporto necessario per la crescita equilibrata del minore. Ed anzi, la madre aveva contribuito ad alimentare l’atteggiamento oppositivo del figlio nei confronti del padre , continuando a manifestare la sua disapprovazione ed a denigrare l’ex marito.
Le sanzioni: ammonimento e risarcimento dei danni al padre
La donna è stata ammonita ed invitata a rispettare il ruolo genitoriale dell’ex coniuge e ad astenersi da condotte negative e denigratorie.
Non solo: è stata condannata a risarcire al padre del minore i danni, liquidati dal giudice in 30.000,00 euro, importo determinato in via equitativa, tenuto conto delle buone condizioni economiche del danneggiato e della durata nel tempo dell’inadempimento.
Lo scopo della pesante sanzione non è soltanto punitivo, ma anche finalizzato a dissuadere in concreto il ripetersi in futuro delle condotte pregiudizievoli per il figlio.
E sempre con finalità dissuasiva, è possibile l’applicazione per la madre di sanzioni più gravi, inclusa la revisione delle condizioni dell’affidamento, in caso di reiterazione delle condotte censurate.
L’art. 709 ter c.p.c. : misure per l’ esercizio della responsabilità genitoriale
La norma, introdotta con la legge su affido condiviso, è nata con lo scopo di favorire l’applicazione in concreto dei provvedimenti giudiziari che regolano i rapporti tra i genitori separati ed i figli, evitando abusi e condotte che possono nuocere alla crescita equilibrata e serena dei figli.
Per risolvere il contrasto tra i genitori – stabilisce la norma -il giudice adotta i provvedimenti opportuni, ovvero le misure che ritiene più adeguate e tutelanti per i figli minori.
Inoltre, in caso di violazioni gravi delle regole sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale, ed altresì quando il comportamento di uno dei genitori contrasti con l’interesse del figlio o ostacoli il corretto svolgimento dell’affidamento, il giudice può intervenire in modo più deciso, modificando i provvedimenti vigenti e adottando una serie di sanzioni ai danni del genitore che abbia tenuto le condotte violative o pregiudizievoli.
Le misure sanzionatorie stabilite dall’art. 709 ter c.p.c. sono le seguenti:
1) l’ammonimento, cioè l’invito formale a rispettare le regole vigenti;
2) il risarcimento dei danni subiti dal minore stesso a causa delle condotte genitoriali non corrette;
3) il risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore;
4) il pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di 75,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Sono finalizzate ad indurre i genitori separati a dare effettiva attuazione alla bigenitorialità, ad evitare di coinvolgere i figli nel conflitto tra gli adulti, strumentalizzandoli e trasformandoli in oggetto di contesa e rivalsa nei confronti dell’ex.
Vi ricordo che per consulenza al nostro studio è necessario prenotare ai numeri che trovate su questo blog: 0815405612 oppure scrivere ad email avvocatodicaprio@gmail.com
Madri irresponsabili, inadatte alla genitorialita’, sempre più arrabbiate e avide di vendetta
La.mia ex è Albanese. Ha ritenuto che l’affido esclusivo coincidesse con l’annullamento della figura paterna evitando così di fornire numeri ti telefono da chiamare, bloccare social e app per audio/video chiamate, non fornire informazioni su stato di salute, scolarità.
Il medioevo.
Ha gli strumenti per poter difendere il suo ruolo. Si difenda
Salve sono di palermo. Sono sette mesi che non vedo mio figlio, ora forse quasi un anno. Mio figlio dice, diciamo che non mi vede sereno e quella giudice, mi dice nell’ultima sentenza che se voglio vedere mio figlio devo fare un percorso psicologico. Lo vedevo solo un’ora a settimana, se mi andava bene, allo spazio neutro. Non sono un delinquente, ne alcolizzato ne drogato. Lo spazio neutro mi ha rovinato. Ho ricevuto anche minacce. Ora non so se facendo questo percorso ce la farò a rivederlo.
Nemmeno la madre di mia cugina è alcolizzata, drogata e delinquente ma non per questo è equilibrata.
Costa così tanto fare un percorso psicologico che permette di stare meglio con se stessi e magari rivedere con più libertà il proprio figlio?
Sicuramente i costi non sono irrisori. Ma stiamo parlando di un figlio…
nessun tribunale potrebbe prescrivere percorsi(art.32 della Costituzione). ha fatto una ctu? è risultato idoneo riguardo le capacità genitoriali?
La prescrizione di percorsi non è in contrasto con l’art 32 della Costituzione.