Cosa è la convivenza more uxorio e coppia di fatto?
Con il termine convivente more uxorio o coppia di fatto si indicano due persone legate tra loro da una unione stabile ed un vincolo affettivo non fondato sul matrimonio. La convivenza di fatto è caratterizzata da un vincolo basato sulla libera volontà e sul legame affettivo senza legami giuridici. Vedremo come sono disciplinate le unioni civili
Un primo fondamento giuridico per la convivenza more uxorio è nell’art. 2 della Costituzione
Alcuni effetti giuridici sono attribuiti alla convivenza di fatto solo relativamente ad alcuni aspetti in caso di cessazione della convivenza.

Assegnazione casa familiare
E’ riconosciuto un “diritto di possesso” in capo al convivente della coppia di fatto allontanato dall’abitazione familiare. In presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, va assegnata al genitore collocatario/affidatario.
Successione nel rapporto di locazione
Il convivente di fatto ha diritto di succedere nel contratto di locazione, in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, o se questi si allontana dall’abitazione per cessazione del rapporto, in presenza di figli.
Regime patrimoniale tra conviventi
Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi. Nella convivenza more uxorio, ossia nella coppia di fatto, ciascuno resterà proprietario esclusivo di ciò che acquista. Non si hanno diritti successori
Assegno di mantenimento
Il convivente economicamente più debole non ha diritto ad assegno di mantenimento in caso di cessazione ella convivenza.
Diritti successori ed eredità nella convivenza more uxorio e coppie di fatto
Il convivente more uxorio può ricevere una quota dell’eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).
Risarcimento del danno per morte del convivente da fatto illecito del terzo
E’ risarcibile il danno morale e quello patrimoniale nel caso in cui sia data prova del venir meno dell’apporto economico da lui offerto in vita.
In costanza di convivenza, tra i conviventi non sorgono obblighi giuridicamente vincolanti.
Coppie di fatto: legge Cirinnà:
Con la legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) è stata prevista una normativa che disciplina le coppie di fatto come se fossero legate da un vincolo matrimoniale, le cosiddette unioni civili. Con questa legge, la famiglia è intesa come tale anche quando non è fondata sul vincolo del matrimonio. Pertanto, le cosiddette “coppie di fatto”, godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate.
La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso, viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.
Il Comune, una volta abbia provveduto agli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.
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