Detrazioni figli a carico: cosa sono?
Il contribuente con figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo. Più alto è il reddito, meno sono le detrazioni. Altro problema sollevato è l’ assegno unico 2022 per genitori separati
Un figlio è fiscalmente a carico quando ha un reddito non superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

Quali sono le detrazioni?
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
- 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
- 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
Vi è maggiore detrazione per il figlio disabilità. Infatti si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.
La ripartizione tra i genitori
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche in caso di genitori separati o divorziati atteso che la circolare n. 15/E del 2007 ha affermato il principio secondo cui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori coniugati e genitori separati.
Come funzionano le detrazioni per i figli a carico tra genitori separati
Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore, quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
In caso di separazione o divorzio se l’affidamento è condiviso, la detrazione spetterà al 50%. Se, però, uno dei genitori non lavora o non percepisce un reddito sufficiente a percepire la detrazione il vantaggio fiscale spetterà per intero all’altro coniuge. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
La giurisprudenza ha stabilito che il genitore che vive con i figli ha diritto alle detrazioni solo se dimostra di aver effettivamente contribuito al loro mantenimento come previsto dalle condizioni di separazione o di divorzio. Quindi, se uno dei genitori pretende di avere diritto al 50% delle detrazioni, deve dimostrare di aver contribuito materialmente al mantenimento dei figli.
In caso di separazione o divorzio dei coniugi, ci sono diversi effetti ai fini delle detrazioni fiscali già in essere durante il matrimonio. Il genitore che versa l’assegno in favore dei figli ha diritto alle detrazioni per carichi familiari, mentre il genitore che vive con i figli ha diritto alle agevolazioni fiscali solo se dimostra di aver effettivamente partecipato al mantenimento dei minori come prevede l’accordo di separazione.
Assegno unico
Dal mese di marzo è entrato in vigore pienamente l’assegno unico che è, oltre alla soppressione delle detrazioni per i figli a carico, comporta che può essere chiesto da entrambi in caso di affido condiviso. Vi invitiamo a leggere gli approfondimenti in materia
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