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art 143 cc

Diritti e doveri dei coniugi: art 143 codice civile

L’ art 143 del codice civile indica i diritti e doveri dei coniugi. Tale articolo viene anche letto durante la celebrazione del matrimonio agli sposi.

Vediamo cosa prevede l’art 143 cc

Gli obblighi

Il codice civile prevede che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. La violazione di questi obblighi può determinare la pronuncia di addebito della separazione se ha rappresentato la causa della crisi.

Ad esempio l’allontanamento ingiustificato dall’abitazione coniugale, il cosiddetto abbandono del tetto coniugale, è una violazione dell’obbligo della coabitazione. Intraprendere una relazione adulterina è violazione dell’obbligo della fedeltà. Maltrattare il coniuge è violazione degli obblighi di assistenza oltre che reato.

Oltre a tali obblighi, sussiste poi un dovere di contribuzione al menage familiare. L’ art 143 cc infatti prevede che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di
lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò significa che anche l’apporto del lavoro casalingo è considerato un contributo avente valore economico. Infatti, la coniuge casalinga che si è sempre dedicata alla famiglia, ha contribuito con il lavoro domestico alla costruzione del patrimonio familiare.

Da questo principio di contribuzione, discende l’irripetibilità delle somme impiegati per i bisogni della famiglia.

Violazione degli obblighi

In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 codice civile a carico dei coniugi. E’ necessario accertare se tale violazione sia stata causa del sorgere della crisi coniugale ovvero è intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza.

I diritti dei coniugi

Secondo la normativa, i coniugi hanno i medesimi diritti, senza alcuna differenza di genere. Entrambi devono collaborare per assumere le decisioni nell’interesse della famiglia e dei figli.

Cosa accade se vi è disaccordo?

I coniugi possono rivolgersi al giudice per risolvere questioni relative all’indirizzo della vita familiare e di residenza.

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