Conservare cognome del marito dopo il divorzio
Con la sentenza di divorzio si concretizza lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Pertanto i coniugi non sono più sposati, a differenza che nel periodo di separazione. Separazione e divorzio sono due procedimenti distinti e successivi nel tempo
Dopo la sentenza di divorzio, non è consentito l’uso del cognome del marito
Con la sentenza n. 3869/2019 la Corte di Cassazione, ha riaffermato il principio per cui, è possibile conservarne l’uso se il giudice di merito, con una pronuncia motivata, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, disponga diversamente.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Napoli aveva respinto la domanda diretta alla conservazione dell’uso del cognome maritale, in aggiunta al proprio. Il rifiuto era motivato in quanto non era stata fornita la provata della sussistenza di un interesse positivamente apprezzabile della moglie o dei figli.
Il principio
La valutazione delle circostanze eccezionali che consentono l’autorizzazione all’utilizzo del cognome del marito è rimessa esclusivamente al giudice del merito.
Infatti “il principio cui l’ordinamento familiare è ispirato è quello della coincidenza fra denominazione personale e status. La possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, è da considerare una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito” (Cass.26.10.2015 n.21706).
Nel merito, la Corte d’appello, secondo la Cassazione, aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto.
Infatti, “a fronte della incondizionata tutela del cognome proprio della persona, quello acquisito che, per scelta propria e comune, e per previsione di legge, si aggiunge, ma spesso sostituisce il proprio, va reso destinatario di tutela che riconduca la “meritevolezza” necessaria all’averlo portato come identificativo. Tanto più rispetto alla discriminazione di partenza della valorizzazione per legge del solo cognome maritale come riconducibile alla famiglia.
L’interesse alla conservazione, infatti, merita apprezzamento destinato a valutazioni tanto più attente e rispettose della persona, quanto più tempo si sia “indossato” il cognome del coniuge e quanto meno si sia fatto uso separato, in contesti lavorativi o diversi, del proprio. Assicurare la continuità dei modi di identificazione della persona in atto e assurti allo “in sé” del richiedente, risponde ad un interesse meritevole di positivo apprezzamento, salvo specifico interesse contrario del coniuge” (Cass.26.10.2015 n.21706).
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi evidenziato che l’interesse alla conservazione del cognome maritale non è limitato alla sola sfera professionale o artistica. Ma investe la stessa identità sociale e di relazione della persona e come tale è meritevole di tutela, nel rispetto comunque delle esigenze dell’ex marito.
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