Divorzio e liquidazione TFR
In base alla legge sul divorzio, si risconosce ad un coniuge il diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge da cui ha divorziato. Quindi divorzio e tfr hanno una relazione.

COS’E’ IL TFR?
Il TFR è la somma di denaro che viene periodicamente accantonata dal datore di lavoro. Successivamente è versata al dipendente quando cessa definitivamente il rapporto d lavoro per dimissioni volontarie, per pensionamento o anche per licenziamento.
divorzio e tfr
In caso di divorzio la legge riconosce al coniuge il diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge da cui ha divorziato. In particolare, all’ex coniuge spetta la quota del 40% del TFR relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Ciò significa che all’ex coniuge non spetterà l’intero TFR ma solo quella parte relativa agli anni nei quali il rapporto di lavoro si è svolto in costanza di matrimonio.
Vediamo, in breve, quali sono le condizioni per il riconoscimento di tale diritto.
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA QUOTA DI TFR NEL CASO DI DIVORZIO
Sono necessari, infatti, dei requisiti per poter godere del diritto al riconoscimento di una quota del TFR, ovvero:
- Aver divorziato;
- Non essere convolati a nuove nozze;
- Percepisce l’assegno divorzile.
Quanto alla prima condizione, non basta, dunque, essere separati. Occorre che sia stata presentata domanda di divorzio anche se non è ancora intervenuta la sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Altra condizione che la legge richiede ai fini del riconoscimento del TFR è che il coniuge che ne faccia richiesta non sia passato a nuove nozze.
Presupposto fondamentale, inoltre, per richiedere la quota di TFR è che il coniuge sia beneficiario dell’assegno divorzile.
QUANDO SI PUO’ PROPORRE DOMANDA PER LA QUOTA DI TFR?
Il diritto alla percentuale di TFR spetta quando viene a cessare il rapporto di lavoro del coniuge che ne ha diritto. E ciò anche se l’indennità matura dopo la sentenza di divorzio. La domanda per il riconoscimento della quota di TFR può essere proposta contestualmente alla domanda di divorzio o in un momento successivo.
Nel primo caso, se il TFR viene maturato prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in tal caso nella sentenza di divorzio verrà dichiarata anche la quota di TFR spettante al coniuge.
Viceversa, se il TFR matura dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dovrà avanzare richiesta per l’ottenimento del TFR in un secondo momento depositando una specifica istanza presso il Tribunale competente il quale valuterà, in ogni caso, la presenza degli altri requisiti prima elencati.
Resta ferma che l’interessato potrà ottenere il 40% del totale del TFR in rapporto al numero di anni in cui il lavoro è coinciso con il vincolo matrimoniale.
COSA SUCCEDE SE L’ASSEGNO DI DIVORZIO VIENE REVOCATO?
La Cassazione con ordinanza n. 4499/2021 ha chiarito che la revoca dell’assegno di divorzile decorre dalla data di presentazione della domanda. Dunque, finchè non interviene la revoca, il beneficiario continua a godere del diritto a chiedere una quota di TFR dell’ex coniuge. Più specificamente, in caso di sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile, il nuovo provvedimento non fa venir meno il diritto dell’ex coniuge a percepire la quota di TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
COME SI CALCOLA LA QUOTA DEL 40% DEL TFR
Come detto, la quota di TFR spettante al coniuge corrisponde al 40% dell’indennità totale in relazione agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro. Tale risultato si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo.
Quando il TFR deve essere ripartito tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato?
Sul blog è stato redatto un apposito articolo in merito