Figli collocati dal padre
La collocazione dei figli riguarda sia la prole minore, sia quella maggiorenne non economicamente indipendente. Nel caso seguito dal nostro studio, il nostro assistito, proprietario dell’abitazione coniugale, è stato ritenuto il genitore idoneo per la collocazione. Ciò ha determinato come conseguenza l’assegnazione della casa coniugale ed assegno di mantenimento a carico della coniuge. Anche i figli maggiorenni possono essere collocati presso il padre.
L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli». Si tratta pertanto di un istituto volto alla tutela dei figli, ancorché il destinatario della assegnazione sia un genitore. Pertanto, come più volte sottolineato, non rileva chi ne sia il proprietario.
Nella casa familiare continueranno a vivere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. Con gli stessi continuerà a vivere il genitore ritenuto preferibile per il benessere dei figli.
Nel caso seguito dal nostro studio, entrambi i figli erano maggiorenni, studenti universitari. La madre si era allontanata dall’abitazione coniugale per un breve periodo. La gestione domestica e dei figli maggiorenni era gravata interamente sul padre, che aveva continuato a convivere con i figli, sostenendoli moralmente ed economicamente. I figli maggiorenni sono stati collocati presso il padre.
Benchè la coniuge avesse un lavoro saltuario, sulla stessa grava comunque l’obbligo del mantenimento. Pertanto il giudice ha disposto a suo carico un assegno mensile in favore dei figli. La coniuge dovrà allontanarsi dalla abitazione familiare, nella quale continueranno a vivere i figli con il padre.
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