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Il genitore assente commette reato di maltrattamenti

ll genitore assente che rifiuta di rispettare il calendario di visita che non provvede al versamento dell’assegno di mantenimento commette reato di maltrattamenti nonchè di violazione degli obblighi di assistenza morale ai sensi dell’art 570 cp.

Nelle separazioni, esistono casi molto tristi di disinteresse del padre verso i figli. E ciò non solo nel mancato versamento dell’assegno di mantenimento ma anche nell’omissione del diritto di visita.

Reati configurabili

Secondo la Cassazione, commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che si rifiuta di vedere con assiduità il figlio minore, quando tale condotta si riflette negativamente sugli interessi del minore
Il rifiuto di instaurare col figlio qualsiasi rapporto incide infatti negativamente sull’equilibrio e lo sviluppo della personalità del bambino, che finisce col non poter contare sulla presenza e l’affetto del genitore assente.
La condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell’art. 570 cod. pen. è punita solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. La violazione degli obblighi di assistenza morale e affettiva verso i figli, è integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, qualora si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore.

Il semplice inadempimento non è sufficiente a configurare il reato in parola, atteso che il provvedimento di separazione dei coniugi costituisce, in favore del genitore non collocatario, la facoltà–diritto di vedere e tenere con sé i propri figli e non un obbligo coercibile. Non potrà dunque utilizzarsi lo strumento dell’art 709 ter cpc per l’ammonimento.

è ormai da considerare pacifica la possibilità che il reato ex art. 572 (maltrattamenti) possa essere integrato mediante condotte omissive. Quindi l’assenza protratta per anni

La mancanza affettiva può altresì determinare il diritto del figlio al risarcimento danni.

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