Ai sensi dell’art 337 ter co. 2 la responsabilità genitoriale sui figli va esercitata in maniera condivisa. Ciò significa una condivisone delle decisioni di maggiore importanza: l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli
Tra questi aspetti assume rilevanza ed è spesso causa di conflitto proprio l’attività sportiva che il figlio desidera praticare.
Chi decide lo sport da fare praticare al figlio minore?
Sempre più spesso i genitori, separati o divorziati, si scontrano su quale sport il figlio minore deve praticare.
E’ bene ricordare che in primo luogo, i genitori sono chiamati ad assecondare passioni ed inclinazioni del minore.
Cosa fare se i genitori non trovano accordo sullo sport?
Sebbene sia una ipotesi da evitare per il bene dei figli, in tale caso sarà il Giudice a dirimere il contrasto.
L’art. 316 c.c. difatti sancisce che “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.”
Che valore ha la volontà del minore?
Il minore ha diritto di essere ascoltato e manifestare le proprie preferenze, secondo le proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il minore deve essere libero di potere scegliere.
Chi paga le spese per l’attività sportiva?
Le spese per lo sport praticato dai figli, rientrando nelle c.d. spese straordinarie, devono essere previamente concordate e sostenute al 50% tra i coniugi, salvi diversi accordi tra i genitori pattuiti in sede di separazione o divorzio.
In caso di disaccordo, se si tratta di attività sportiva praticata dal figlio anche prima della separazione o del divorzio, il genitore dovrà comunque continuare a sostenere la spesa.
Nel caso in cui il figlio non praticasse lo sport in epoca antecedente la separazione o il divorzio, sarà necessario fare riferimento ai protocolli dei singoli tribunali competenti o rivolgersi al giudice.
Per consulenze chiamare il numero 800660817 oppure 0815405612 oppure email avvocatodicaprio@gmail.com
Ho capito bene che se il mio ex marito non vuole pagare le spese dello sport che pratica da oltre 6 anni ( sono separata da un anno) non può? Deve assolutamente pagare il 50% perché già lo praticava prima della separazione?