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assegno divorzile e convicenza

Il coniuge che si sta separando può accedere ai redditi e ai conti dell’altro senza autorizzazione del giudice

Esiste diritto del coniuge in via di separazione e/o divorzio ad esercitare l’accesso – direttamente e senza alcuna previa autorizzazione del giudice del processo civile – ai dati patrimoniali e reddituali dell’altro coniuge contenuti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria. È questa l’apertura che arriva dal Consiglio di Stato con le sentenze 5345 e 5347 del 2019.

Durante i processi di separazione e divorzio, accedere alle notizie relative alla situazione reddituale dell’altro è certamente un aspetto rilevante ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento.

Numerosi sono stati i casi seguiti dal nostro studio, in cui abbiamo assistito i nostri clienti per le istanze all’Agenzia delle Entrate per ottenere tutti i dati economici necessari per avere un quadro completo della situazione reddituale della controparte.

Cosa accadeva in passato?

Secondo una giurisprudenza minoritaria, infatti, per poter validamente esercitare l’accesso, doveva intervenire il previo vaglio del giudice del processo di separazione o di divorzio, in modo da svolgere una “comparazione” dei due interessi contrapposti in gioco: quello alla privacy dei dati fiscali, reddituali e patrimoniali e quello della tutela degli interessi della parte a vedersi riconosciuto, quale parte più debole nel matrimonio, l’assegno di separazione o di divorzio

Cosa è previsto oggi?

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 19/2020 ha stabilito il principio secondo cui: “L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.” Secondo tale principio la fattispecie che legittima il diritto di accedere alla documentazione fiscale-finanziaria non richiede necessariamente il requisito della pendenza di un processo in sede giurisdizionale. In altri termini, la pendenza di una lite può rappresentare un requisito utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse sottostante all’istanza di accesso ma non ne costituisce la condizione necessaria. Il legislatore ha inoltre richiesto che la situazione legittimante l’accesso, oltre a corrispondere al contenuto dell’astratta fattispecie legale, debba anche essere collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, in modo tale da evidenziare inequivocabilmente il nesso di strumentalità tra la situazione soggettiva finale al documento di cui viene chiesta l’ostensione e l’accesso difensivo stesso. Tale esigenza è soddisfatta sul piano procedimentale dall’obbligo di motivazione della richiesta di accesso.

A quali documenti si può accedere?

Si tratta di documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, acquisiti e conservati nell’anagrafe tributaria gestita dall’Agenzia delle entrate. In particolare, le banche dati dell’anagrafe tributaria includono: la banca dati reddituali (che contiene tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti comprese eventuali dichiarazioni sostitutive o integrative), la banca dati imposte di registro (che contiene la registrazione di atti scritti di qualsiasi natura produttivi di effetti giuridici) e l’archivio dei rapporti finanziari. In base all’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 605 del 1973, l’anagrafe tributaria raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono assumere comunque rilevanza ai fini tributari. La conclusione di questo ragionamento è che, a norma dell’art. 22, comma 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui tutti i documenti amministrativi sono accessibili, la qualificazione dei documenti in questione come documenti amministrativi comporta la loro piena accessibilità, in ragione di tale loro qualità oggettiva.

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