Maltrattamenti in famiglia: le condotte per il 572 codice penale
Il reato di maltrattamenti in famiglia è previsto dall’art 572 cp, e ricorre allorquando una persona di famiglia o un convivente maltratta un altro componente o una persona sottoposta alla sua autorità o affidata allo stesso per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. La violenza in famiglia rappresenta uno dei reati più ricorrenti nelle crisi familiari.
Chi può essere l’autore del reato
L’autore del reato è sempre una persona di famiglia o convivente oppure una persona che esercita in qualche modo autorità sulla vittima.
Cosa si intende per maltrattare
Secondo la giurisprudenza, il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, quali ad esempio, come nel caso de quo la costrizione della moglie a sopportare la presenza di una concubina” (Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 35677 del 06/08/2019).
Non è quindi necessaria la percossa. Anche la violenza psicologica può rappresentare un maltrattamento. Secondo i giudici, un insieme di condotte anche di per sè non lesive che tuttavia legate tra loro in un vincolo di continuità possono determinare maltrattamenti in famiglia.
E’ necessario l’abitualità della condotta offensiva. l’attuarsi di unna serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psico – fisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono agevolmente essere individuati come espressione di un costante atteggiamento dell’agente di maltrattare o denigrare il soggetto passivo. Secondo la giurisprudenza elaborata da questa Sezione, invece, fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni) determinati da situazioni contingenti (ad es. rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali insuscettibili di essere inquadrati un una cornice unitaria, non possono assurgere alla definizione normativa di cui all’art. 572 cod. pen.”
Qualora non vi sia l’abitualità ma una singola condotta, anche di reazione a circostanza singola, non si configura il maltrattamenti ma possono integrare distinti episodi autonomamente rilevanti (nella specie di percosse, di lesioni, ed eventualmente di diffamazione).
Il reato può essere realizzato non solo attraverso condotto attive ma anche omissive. Ad esempio non fornire cibo, assistenza, oppure risorse economiche per una vita dignitosa. Se queste condotte determinano umiliazione e sofferenze psicologiche nella persona offese, siamo in presenza di maltrattamenti.
Tradire senza ritegno la propria partner o il proprio patner può indicare reato di maltrattamento.
In tema di maltrattamenti in famiglia, si configura tale reato se si tradisce senza alcun rispetto la propria compagna svilendola e umiliandola. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3 novembre 2022 n. 41568.
La condotta di maltrattamenti contro familiari o conviventi può consistere anche nella privazione pressoché totale del sostegno economico ai danni della persona offesa.
Chi è la vittima dei maltrattamenti in famiglia
La vittima è legata da vincolo di famiglia o di subordinazione con l’autore del reato. Non è necessaria la convivenza se vi sono ancora legami di dipendenza e di subordinazione. La vittima rimane succube di un sistema di umiliazioni e sopraffazioni continuate nel tempo.
Il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche tra genitore e figlio, quando un uso sistematico della violenza quando determini una situazione di assoluta sottomissione del figlio, come ad esempio abusi dei mezzi di correzione.
Il reato è aggravato se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Maltrattamenti in famiglia: prove
La violenza domestica è spesso difficile da provare poichè avviene all’interno della privata dimora, spesso senza spettatori, se non i figli. La prima fonte di prova è rappresentata dalle dichiarazioni della vittima.
Un primo scoglio da risolvere è l’attendibilità della persona offesa. Le dichiarazioni della persona offesa possono avere validità di prova previa verifica della credibilità del denunciante e dell’attendibilità intrinseca del narrato. Tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Pena per maltrattamenti in famiglia
La pena prevista per i maltrattamenti familiari è la reclusione da tre a 7 anni. Tale pena è aumentata se il reato è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.
Nel corso del processo di separazione, la condotta del maltrattamento in famiglia può determinare la pronuncia di addebito per colpa
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