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modifica delle condizioni separazione

Modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio

Modifica delle condizioni di separazione nel divorzio.

La modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio è possibile richiederla ogni volta che sono mutate le circostanze e i presupposti esistenti al momento dell’accordo della separazione consensuale (o divorzio congiunto) oppure del provvedimento giudiziario che ha stabilito le condizioni.

I provvedimenti dei giudici ovvero gli accordi tra gli ex non hanno mai carattere definitivo. La situazione familiare può cambiare. Può modificarsi la situazione economica e patrimoniale tra le parti. I figli crescono. Questi sono tutti elementi che vanno valutati per verificare il presupposto per la richiesta di modifica.

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Modifica rispetto ai figli

E’ possibile che siano intervenute modifiche nelle circostanze rispetto ai figli. Ad esempio si sono trasferiti a vivere presso genitore diverso, oppure si sono trasferiti in altra città per studiare. Questo può determinare una collocazione differente, un calendario di visita diverso, un assegno di mantenimento differente ed un genitore obbligato diverso. Oppure i figli possono essere diventati maggiorenni ma non economicamente indipendenti.

Modifica dell’assegno di mantenimento

Per la modifica delle condizioni di separazione in sede di divorzio, possono intervenire fatti e circostanze nuove che determinino la necessità di una modifica dell’assegno di mantenimento. Ad esempio se il figlio è diventato maggiorenne economicamente indipendente, il genitore collocatario perderà diritto all’assegno di mantenimento. La stessa circostanza della maggiore età del figlio può determinare il pagamento diretto in favore dello stesso. Oppure il coniuge che beneficiava dell’assegno trova lavoro pertanto perde il diritto a percepirlo. Ancora, il coniuge obbligato ha avuto una sensibile riduzione della propria capacità di reddito per cui necessità una proporzionale riduzione dell’assegno. O al contrario ha avuto una forte implementazione del proprio reddito con possibilità di richiedere un aumento del mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Modifica dell’assegnazione della casa coniugale

L’assegnazione della casa coniugale segue il principio della tutela delle prole, cioè dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. Qualora il figlio non conviva più nell’abitazione coniugale ovvero sia diventato maggiorenne ed economicamente indipendente, il diritto all’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore collocatario si estingue e può darsi luogo alla richiesta di revoca dell’assegnazione.

I presupposti per le modifiche sono molteplici. Se hai dei dubbi sulla possibilità di richiedere delle modifiche, rivolgiti ad un avvocato matrimonialista esperto. 

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