Dopo la riforma del 2014, i coniugi possono raggiungere una separazione ed un divorzio consensualmente con la negoziazione assistita. Di questa procedura ne parlo anche nel mio manuale “Separiamoci e Divorziamo“.
Vediamo nei dettagli come procedere con la negoziazione assistita e quali sono i vantaggi.
La negoziazione assistita prevede in primo luogo la presenza di due avvocati difensori, ciascuno a rappresentare i coniugi. E’ una procedura che può essere utilizzata sia nell’ipotesi di assenza dei figli sia in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap. Si precisa che solo in assenza di figli minori o non autosufficienti è possibile utilizzare la procedura presso l’ufficiale dello stato civile del Comune.
Per iniziare la procedura, le parti, avvertite della possibilità di procedere alla mediazione familiare, devono operare secondo buona fede e lealtà, per raggiungere un accordo sugli aspetti economici e non della crisi familiare.
Raggiunto l’accordo, grazie all’intervento degli avvocati, lo stesso va sottoscritto dai coniugi ed autenticato dai rispettivi legali.
Tale accordo va poi depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione.
In presenza di figli minori, il Pubblico Ministero valuterà se gli accordi sono conformi all’interesse dei minori. In caso affermativo rilascerà l’autorizzazione all’accordo.
Trascrizione negoziazione assistita
La negoziazione assistita, così autorizzata, va trascritta al Comune dove è stato celebrato il matrimonio nel termine di giorni 10 dal ritiro presso la Procura.
Grazie alle negoziazione assistita si evita la lunghezza dei processi e delle fissazione dell’udienza. E’ possibile anche procedere a trasferimenti immobiliari senza la necessità di rivolgersi poi al notaio. Si evita la presenza delle parti in Tribunale, poichè l’accordo viene lavorato e raggiunto negli studi degli avvocati che poi procedono ad autenticare le firme e l’atto.
Cosa succede se il coniuge rifiuta l’invito alla negoziazione assistita?
La procedura non è obbligatoria nella materia di separazione e divorzio. Tuttavia, la legge stabilisce che “la mancata risposta (all’invito) entro trenta giorni o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un eventuale successivo giudizio in tribunale e di quanto previsto dagli articoli 96 (lite temeraria) e 642, primo comma, del codice di procedura civile”.
In caso di rifiuto o mancata risposta, all’altro coniuge non resta che procedere al deposito del ricorso per separazione giudiziale o divorzio giudiziale. In tale giudizio, il coniuge che non ha risposto o ha rifiutato di aderire alla procedura di negoziazione assistita, può essere condannato a pagare una somma per lite temeraria.
Questa previsione mira a ridurre le ipotesi di rifiuto alla negoziazione.
Se i coniugi aderiscono e l’accordo non si raggiunge, i difensori attestano che la negoziazione assistita è stata eseguita. Ciò evita le sanzioni previste dalla legge. Il prossimo step è il deposito del ricorso giudiziale in tribunale.
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