Ostacolare il rapporto con i figli può costare l’affido condiviso. Questo è quanto previsto dalla giurisprudenza (sentenza Tribunale di Bari 452/022)
Affido condiviso
Appare utile chiarire che l’affido condiviso debba intendersi quale modalità di gestione della responsabilità genitoriale i cui è richiesta la presenza comune dei genitori nella vita del figlio. Questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 54/2006, che, di fatto, ha stabilito la regola, p che i figli siano affidati congiuntamente ad ambedue i genitori, al fine di garantire ai minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi.
Il Tribunale di Bari – con una sentenza innovativa, ha affidato una bimba di 9 anni “in via super esclusiva al padre” sospendendo l’affido condiviso. Tale scelta era stata determinata dal comportamento ostile della madre. Quest’ultima ostacolava, in ogni modo, il rapporto genitoriale con l’ex marito- Non solo! La stessa non prestava cura alimentare/scolastica alla minore. La madre con la sua condotta non garantiva alla minore una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Con l’affido condiviso, entrambi i genitori hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Sebbene vi sia la regola dell’affido è condiviso, per quanto riguarda la collocazione o residenza privilegiata, nella stragrande parte dei casi, i figli vengono materialmente collocati presso la madre. Alla stessa viene anche assegnata la casa familiare.
L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, SUPER ESCLUSIVO E LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Se la regola è l’affidamento condiviso, per disporre l’affidamento esclusivo sono necessari motivi particolarmente gravi o esigenze specifiche.
In particolare, l’affidamento condiviso è derogabile “quando esso risulti pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
L’eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso. Ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo e, dall’altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell’altro genitore.”.- (Cass. n. 1645/2022). Ancora: “L’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell’altro genitore.” (Cass. n. 2485/2022).-
Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l’affidamento superesclusivo al padre.-
I due istituti, tra loro, non sono complementari e non necessariamente contemporanei e/o conseguenziali.-
Poco sopra si è evidenziato che Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.-
In questo caso la titolarità della responsabilità genitoriale resta attribuita ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio è limitato a quello affidatario.
Affido superesclusivo
Quando l’affido condiviso od esclusivo risulta (o risulterebbe) gravemente nocivo per il minore, l’autorità giudiziaria può disporre l’affido super esclusivo. Ad esempio quando il genitore sia totalmente inaffidabile, pericoloso, inadeguato e disinteressato al figlio. in questo caso il genitore, affidatario super esclusivo non ha l’obbligo di coinvolgere l’altro genitore nelle scelte che riguardino il minore, verso il quale, tuttavia, è tenuto a corrispondere il mantenimento.
In particolari casi, il Giudice può sospendere la responsabilità genitoriale, cioè quell’insieme di diritti e doveri (dei genitori, per l’appunto) relativi alle scelte sulla educazione, istruzione, crescita e sviluppo dei figli.-
Il legislatore ha previsto la decadenza dalla responsabilità genitoriale in caso di
- violazione o l’elusione dei doveri;
- abuso dei poteri inerenti la medesima responsabilità genitoriale.-
La sentenza del Tribunale di Bari
- Come già anticipato, il Tribunale di Bari, affidava, in maniera superesclusiva, la minore al padre, sospendendo la responsabilità genitoriale della madre.
Come si giunge a questa decisione?
Il Collegio, in maniera approfondita, dopo aver passato in rassegna le condotte assunte, nel tempo, dalla madre, evidenziava come la madre - Si fosse resa colpevolmente inadempiente delle prescrizioni indicate nel provvedimento relativo alla separazione giudiziale, ostacolando il rapporto della figlia con l’altro coniuge;
- avesser indotto la figlia a rifiutare la figura paterna, attraverso sistematica discontinuità (realizzatasi mancata presenze o ritardi) agli incontri, nonché inculcandole un linguaggio “adultizzato”, non consono alla sua età, evidentemente conflittuale con il padre, verso il quale, però, in precedenza (la minore) aveva “dimostrato un sincero slancio affettivo […] radicalmente mutato[…]”;
- non avesse mai assunto una condotta assertiva, sincera e collaborativa nella gestione della figlia minore;
- si fosse dimostrata inadeguata sia in relazione ad una educazione alimentare, da impartire alla minore, il che aveva determinato una condizione di evidente obesità, esponendola a gravi rischi per la sua salute, sia in relazione all’assistenza nel percorso di studi, gravemente lacunoso.
I principi della sentenza– mai ostacolare rapporto con i figli
il genitore collocatario non può impedire il rapporto del minore con l’altro genitore;
Questo atteggiamento, ingiustificatamente, ostruzionistico e disfunzionale – unito ad altre condotte discutibili nell’esercizio della responsabilità genitoriale, quali una cattiva educazione alimentare e poco controllo delle prestazioni scolastiche – non può che portare all’affido super esclusivo all’altro genitore, previa declaratoria di decadenza, da valutarsi non come sanzione diretta dei comportamenti inadempienti della madre, ma quale conseguenza indiretta dell’accertamento degli effetti lesivi che tali condotte hanno prodotto possono ulteriormente produrre in danno della figlia minore.