Padre assolto se non mantiene i figli solo in parte
Ho scritto più di un articolo sugli obblighi dei genitori non collocatari in ordine al mantenimento dei figli, alle spese staordinarie ed agli strumenti per il recupero di somme non corrisposte.
In più di una occasione, ho anche espresso la mia contrarietà al deposito di denunce (salvo casi eccezionali) in merito all’inadempimento degli obblighi di mantenimento. Vi è una errata convinzione che depositare una denuncia presso le forze dell’ordine o la competente Procura della Repubblica, faccia scattare il pagamento. ASSOLUTAMENTE FALSO! La denuncia introdurrà un ulteriore processo di tipo penale nel corso del quale saranno acquisiti tutti gli elementi per valutare la condanna di tipo penale a carico del genitore inadempiente.
Attenzione alle denunce facili. Non sempre l’inadempimento del genitore non collocatario può comportare una condanna penale.
E’ questo il caso che andiamo a raccontare.
Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze
Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto il padre che, in un periodo di tempo limitato versa solo una parte del mantenimento, perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze. Il padre era imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall’art. 570 bis c.p.
Gli Ermellini chiariscono che nel caso di specie l’imputato è stato considerato responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p. perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie dall’11 di marzo 2014 al 15 maggio 2015.
In appello l’imputato ha fatto presente però che a parte l’assegno di dicembre, che poi è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente lui a tutte le loro necessità. La sentenza della Corte quindi non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 570 c.p, stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento.
I punti critici
Il provvedimento tuttavia è criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall’imputato e che fa riferimento all’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità. In effetti nel caso di specie i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere applicata al caso di specie, escludendo dal novero delle sue valutazione, fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, ovvero che:
a) l’inadempimento si riferisce a un arco temporale limitato;
b) il mantenimento è stato sempre versato, anche se in parte;
c) quando i figli erano con il padre provvedeva lui direttamente a tutte le loro necessità;
d) non è stata verificata l’incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie.
Avere consapevolezza degli strumenti per difendersi è il primo passo verso la soluzione dei problemi. Se continuate a difendervi male, pagherete un prezzo alto, molto più della parcella di un professionista preparato.
Non corrispondere del tutto il mantenimento può avere anche dei risvolti sull’affido.
Qualora vivete una situazione complessa ed ingarbugliata è necessario che prenotiate una consulenza o videoconsulenza al numero verde 800660817 oppure al numero 0815405612. Se avete ancora perplessità e timore vi consigliamo di leggere le testimonianze sui casi seguiti dal nostro studio cliccando qui