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pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro

Mancato pagamento assegno di mantenimento: richiesta di pagamento diretto dal datore di lavoro

Pagamento diretto dal datore di lavoro per assegno di mantenimento

La legge riconosce il pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro. E’ uno strumento di tutela nel caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i coniugi separati, divorziati e genitori non coniugati.

Pertanto, il coniuge che deve ottenere tale pagamento, può rivolgersi direttamente al datore di lavoro dell’ex, chiedendo allo stesso di eseguire il dovuto pagamento. Nel caso di minori affidati a soggetti diversi dai genitori, ad es. i nonni o gli zii e sia disposto un assegno in loro favore a carico dei genitori, i legittimati ad agire possono essere gli stessi soggetti affidatari.

Quali sono i presupposti

Presupposto per ottenere il pagamento diretto è il mancato o ritardato adempimento dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento e/o il mero ritardo nel versamento dello stesso. È stato ritenuto però che un solo ritardo, magari minimo o avvenuto per pura dimenticanza, può non essere sufficiente per concedere l’ordine.

L’ordine di pagamento al datore di lavoro o al terzo può essere concesso in presenza di un ritardo o di un inadempimento. Questo inadempemento deve far temere il ripetersi di pagamenti inesatti, o irregolari anche per le rate successive (da provare allegando il generale disordine nella gestione delle scadenze, precedenti inadempimenti, pagamenti di entità variabile)

Nel caso di coniugi separati, il coniuge interessato a chiedere tale pagamento diretto da parte del datore di lavoro dovrà, tramite proprio legale, depositare un ricorso ad hoc dinanzi al Tribunale.

Il Giudice, dunque, in seguito al deposito del ricorso, potrà ordinare al terzo datore di lavoro di pagare l’assegno direttamente in favore degli aventi diritto. Il richiedente dovrà dare la prova sia dell’esistenza del diritto all’assegno, che dell’inadempimento dell’obbligato, oltre ad indicare in maniera precisa chi sia il terzo.

Cosa accade tra coniugi divorziati

Diversamente, in caso di coniugi divorziati, il coniuge che deve ottenere il pagamento dell’assegno deve costituire in mora il coniuge obbligato e inadempiente a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata per un periodo di almeno trenta giorni.

Trascorsi i 30 giorni, in mancanza di pagamento, il coniuge può direttamente notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, invitandoli a versargli direttamente le somme dovute, e dandone comunicazione al coniuge inadempiente. Trattasi dunque di una procedura più rapida senza intervento del Giudice.

Tale procedura è applicabile anche all’ipotesi di ex conviventi.

LIMITI

L’art. 156 c.c. limita l’oggetto dell’ordine di pagamento a una parte dei crediti vantati dal coniuge debitore per evitare che il coniuge inadempiente venga privato dei propri mezzi di sostentamento.

Il Tribunale, però, potrebbe emettere un ordine di pagamento per l’intera somma riconosciuta al coniuge beneficiario, laddove l’importo realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione. L’ordine di pagamento non incontra il limite previsto nel caso di pignoramento dello stipendio pari ad 1/5. Ciò significa che potrà essere trasferita l’intera somma al beneficiario anche oltre l’importo di un quinto.

Revoca o modifica del provvedimento di pagamento

L’ultimo comma dell’art. 156 c.c. prevede infine la possibilità per la parte di chiedere al Tribunale la revoca e/o la modifica del provvedimento di pagamento diretto.
Tale possibilità è riconosciuta solo se sussistono sopravvenuti giustificati motivi. In presenza di questi si potrà quindi chiedere al Tribunale di revocare e/o modificare l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, precedentemente emesso.

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