Durante le mie numerose consulenze, in presenza o in videoconsulenza, constato sempre più frequentemente una percezione completamente sbagliata di ciò che rappresenterà il primo incontro del processo di una separazione giudiziale. E’ bene chiarire gli errori da non fare nella separazione giudiziale.
Questo errore di aspettativa, se non sapientemente corretto ad opera di un avvocato matrimonialista esperto, può determinare delle scelte sbagliate e delle profonde delusioni.
Errori da non fare alla separazione giudiziale
In primo luogo, è bene chiarire che la prima udienza presidenziale è una anticamera del processo finalizzata SOLO ad assumere informazioni sommarie per l’adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei minori e dei soggetti deboli del processo.
Durante tale udienza è prevista la comparizione personale dei coniugi. Le parti saranno sentite prima separatamente e poi insieme agli avvocati la cui presenza è obbligatoria. In tale udienza è prevista anche la possibilità di concludere con accordi tra le parti.
Cosa significa questo?
La prima udienza innanzi al presidente non è una sorta di confessionale o sfogatoio o ring dove poter sversare la propria rabbia o frustrazione. Oppure autodifendersi da accuse di addebito per la crisi matrimoniale o autoassolversi. Se il vostro programma è prepararvi una arringa sulle motivazioni per le quali voi avete ragione ed il vostro ex ha torto, state sprecando energie ed opportunità di difesa.
In considerazione che entrambe le parti rilasceranno dichiarazioni, salvo le ipotesi di dichiarazioni a se sfavorevoli, nulla di ciò che direte rappresenta una prova a sostegno che voi dite il vero e l’altro è bugiardo.
Quale è la funzione della prima udienza?
In prima udienza, il vostro avvocato matrimonialista di fiducia, saprà bene illustrarvi che il Presidente, dalla lettura degli atti depositati e dalle dichiarazioni delle parti, cercherà di acquisire tutte le informazioni possibili per basare il provvedimento provvisorio ed urgente sui seguenti punti:
A) affido e collocazione dei minori; B) diritto di visita dei figli con il genitore non collocatario; C) assegnazione casa coniugale; D) assegno di mantenimento.
Su nessuna di queste voci può influire la circostanza di tradimenti o altre incompatibilità di convivenza.
La circostanza che uno dei coniuge, marito o moglie che sia, abbia tradito l’altro, ad esempio, non incide sulla collocazione dei figli, nè su assegnazione casa nè su assegno di mantenimento. Mentre la violazione degli obblighi di fedeltà incide sul rapporto coniugale, ciò non determina ipso iure un discredito sulla capacità genitoriale.
Rivolgersi ad un avvocato matrimonialista esperto che vi indichi la migliore strategia per lo svolgimento della prima udienza vi risparmierà delusioni e costi alti in termini di errori.
Vi consigliamo, se avete molti dubbi, di leggere il manuale scritto proprio per gli utenti che stanno vivendo una crisi matrimoniale: “Separiamoci e divorziamo“
Vi ricordiamo per le consulenze presso il nostro studio è necessario prenotarsi al numero 800660817 oppure 0815405612 dalle ore 9.30 dal lunedì al venerdì oppure inviare email ad avvocatodicaprio@gmail.com h24
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