Prestiti tra i coniugi
In questo articolo, chiariremo in cosa consistono i prestiti tra i coniugi, e come vengono disciplinati in ragione del particolare legame che unisce i soggetti interessati.
E’ ricorrente il prestito tra familiari per affrontare emergenze e difficoltà economiche. Spesso questi prestiti non sono formalizzati in scritture. Quando ciò avviene, tuttavia, sono consentiti e tutelati dalla legge, assumendo la forma prevista dall’art. 1813 c.c. per il mutuo e consentendo di escludere che l’elargizione possa essere interpretata come una donazione.
Vediamo cosa accade quando il prestito è effettuato tra coniugi
Il prestito tra coniugi è ammesso dalla legge e dalla giurisprudenza, ma senza diritto alla restituzione. Esso, viene considerato come una espressione del dovere di solidarietà reciproca, o di mutuo soccorso, che è elemento imprescindibile del rapporto di coniugio e che avviene generalmente “nella riservatezza della vita familiare” (Cass. n. 12251/2009). Pertanto si esclude la configurabilità del finanziamento tra i coniugi.
Anche e in caso di separazione, non se ne potrà richiedere la restituzione, la quale potrà avvenire solamente su base volontaria ma non giudiziale. E ciò sia che il regime patrimoniale sia di comunione legale sia di separazione tra i coniugi
Quando è possibile la restituzione?
Chiarito che i prestiti i di denaro tra marito e moglie in costanza di matrimonio non danno diritto alla restituzione, nulla impedisce ai coniugi, prima o durante il matrimonio, possano riconoscere l’esistenza di un debito verso l’altro (ricognizione del debito) e di subordinarne la restituzione all’eventualità, futura e incerta, della separazione coniugale (Cass. n. 23713/2012). E’ possibile quindi sottoscrivere uno specifico accordo tra i coniugi durante il matrimonio, in forza del quale il coniuge che riceve una somma di denaro dall’altro dovrà restituirla nell’eventualità della separazione personale. Secondo la giurisprudenza, si tratta a un contratto di mutuo (gratuito), valido ed efficace poiché non viola i principi di cui agli “artt. 143 e 160 c.c. riguardanti l’inderogabilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio“.
E’ ammissibile anche stipulare un accordo prematrimoniale relativo alla restituzione del prestito
Tale atto non influenza, in maniera rilevante, l’intendimento di separarsi (Cass. n. 19304/2013).
Se desideri una consulenza al nostro studio è possibile prenotarla al numero 0815405612 oppure inviare una email ad avvocatodicaprio@gmail.com