Cosa è la promessa di matrimonio. Cosa accade in caso di rottura
Molti hanno il dubbio che con la promessa di matrimonio si è sposati. Vediamo nei dettagli che valore ha questo istituto giuridico.
Nel nostro ordinamento giuridico, non esiste una norma che fornisca una definizione precisa di cosa sia la promessa di matrimonio. Secondo la Cassazione, essa rappresenta una manifestazione di volontà seria di due soggetti di frequentarsi per poi sposarsi.
La promessa non è un contratto, pertanto, non può vincolare le parti a contrarre successivo matrimonio. Sarebbero nulli eventuali patti contrari. Ciò perchè nessuno può essere obbligato a sposarsi.
Ciò significa che è legittimo rifiutarsi di contrarre matrimonio anche il giorno prima delle celebrazione delle nozze o sinanche il giorno stesso. Ciò perchè è tutelata la libertà personale di scelta.
Anche nell’ipotesi di promessa solenne, attraverso le cosiddette pubblicazioni, non sussiste un obbligo a contrarre matrimonio. Quindi l’eventuale rifiuto non ha conseguenze sanzionatorie e risarcitorie, eccetto per un aspetto che vedremo a breve.
Promessa di matrimonio solenne
La promessa di matrimonio in Comune consiste nella firma del documento con cui i futuri sposi promettono, per l’appunto, di sposarsi. Si svolge nell’Ufficio Stato Civile (o Ufficio Matrimoni) del Comune di residenza di uno dei due sposi (o di entrambi), davanti a un Ufficiale di Stato Civile (cioè un impiegato del Comune o un assessore).
Le pubblicazioni restano affisse alla Porta della Casa Comunale per 8 giorni a cui si aggiungono almeno altri 3 giorni per permettere, a chi fosse a conoscenza di motivi validi, di presentare eventuali opposizioni alle nozze.
Concluso il periodo, al 12° giorno, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia il nulla osta alle nozze. Da questo momento i documenti rimangono validi per i 180 giorni (cioè 6 mesi) successivi, al termine dei quali dovrai ricominciare tutta la procedura.
Rottura della promessa di matrimonio solenne: le conseguenze
Nell’ipotesi di rottura della promessa di matrimonio solenne, la legge prevede due conseguenze: 1) la restituzione dei regali effettuata in vista del matrimonio; 2) risarcimento danni.
Vediamo nel dettaglio
Restituzione dei regali
Chi ha effettuato una donazione in ragione delle future nozze può chiedere la restituzione della stessa, a prescindere dalle motivazioni per cui non si è concluso il matrimonio.
Risarcimento danni
Il diritto al risarcimento danni per la rottura della promessa di matrimonio è possibile in due casi:
- quando il promittente si rifiuta di contrarre il matrimonio senza giustificato motivo;
- quando il promittente compie un grave comportamento che giustifica il rifiuto dell’altro (ad esempio, scoperta di un tradimento)
Questo tipo di risarcimento è una forma di indennizzo collegata direttamente dalla legge alla ipotesi di rottura del fidanzamento senza giusto motivo.
L’azione può quindi essere proposta:
- dal promittente che subisce il rifiuto ingiustificato dell’altra parte al matrimonio;
- dal promittente che rifiuta di sposarsi a causa della condotta colposa di controparte
Il risarcimento concerne le sole spese sostenute o i contratti già conclusi in vista delle nozze, e che abbiano impegnato economicamente la parte che subisce la rottura della promessa. Per presentare la domanda risarcitoria è però necessario che la promessa rotta sia solenne.
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Articolo molto interessante, anche se il tema non è dei più felici. E’ bene sapere come comportarsi in caso capiti!
Non riesco a prendere la decisione di una separazione un pochetto di timore
Prenda il suo tempo ed abbia chiare le idee