Posso pubblicare le foto di mio figlio sui social senza il consenso dell’altro genitore?
In caso di mancato consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di foto di figli minorenni sui social network, dovranno ritenersi violati i diritti all’immagine e alla riservatezza del fanciullo.
Pubblicare foto del minore su internet (su Facebook ad esempio) richiede il consenso di entrambi i genitori. Non solo: la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore. Infine per i minori di età superiore ai 14 anni conta anche il loro parere.
Uno dei tanti casi affrontati in tribunale ha visto il padre, genitore di due figli minori, chiedeva al Giudice la modifica delle condizioni relative al regime di affido condiviso nei confronti della madre in quanto, nonostante la sua ferma opposizione alla pubblicazione di immagini sui social network, già manifestata in sede di precedenti accordi regolanti il regime di visita e frequentazione dei minori, la madre continuava a diffondere le immagini dei bambini. Il Giudice considerata pregiudizievole per il minore la condotta della madre e, in parziale accoglimento delle richieste del padre, ha disposto l’inibitoria della pubblicazione delle foto ordinare contestualmente di provvedere alla rimozione di tutte quelle già inserite.
Il consenso
La necessità del consenso di entrambi i genitori per autorizzare la pubblicazione online delle foto dei figli minori anche quando sono separati e i figli sono in affido condiviso dipende dal fatto che la diffusione dell’immagine non rientra nelle decisioni di ordinaria amministrazione, per cui è sufficiente il consenso di un solo genitore, ma in quelle maggiormente rilevanti per cui è, invece, necessario il consenso di entrambi
Il regolamento del GDPR dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.
Ci si trova di fatto al cospetto di una vera e propria ‘nuova frontiera’ del Diritto di Famiglia, con cui il nostro Studio ha già avuto modo di confrontarsi e che non mancherà di approfondire
Alcune pronunce del tribunale di Milano, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento in via equitativa – ossia, in assenza di prove certe sul danno, sulla base di quanto appare giusto al giudice – anche laddove il genitore abbia consapevolmente esposto il figlio al fotografo. Una cosa, infatti, è scattare una foto, un’altra è invece pubblicarla sui giornali o sui social.
Secondo il Tribunale di Ravenna invece il risarcimento del danno non è così automatico. Secondo il tribunale di Ravenna, infatti, è necessario che venga provato un danno specifico ed il genitore che ha assistito all’evento e non ha impedito la fotografia non può poi richiedere l’indennizzo.
Talune pronunce del Tribunale di Napoli hanno disposto la rimozione della foto del minore e un indennizzo
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