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Registrazioni audio e video del tradimento: quando possono prodursi in giudizio come prova

Registrazioni audio e video del tradimento sono valide?

Uno dei dubbi più ricorrenti in materia di prova del tradimento è la possibilità di depositare nel processo registrazioni audio e video tra il coniuge e l’amante che testimoniano il tradimento. La preoccupazione di molti è in materia di violazione della privacy.

Cosa prevede la legge?

Secondo la normativa una conversazione può essere registrata se non avviene nella privata dimora di chi stiamo registrando o in luogo di pertinenza dello stesso, altrimenti potrebbe concretizzarsi il reato di illecita intereferenza nella vita altrui ai sensi dell’art 615 bis cpc. E deve avvenire tra presenti. E’ illegittima se effettuata da terzi estranei alla conversazione. In tal caso è violata la privacy.

Quando sono illegittime le registrazioni?

Sono illecite se effettuato da soggetto estraneo alla conversazione ed in luogo di privata dimora del soggetto che registriamo.

Quando possiamo diffondere le registrazioni?

Una registrazione, purché legittima, può essere diffusa a terzi senza correre il rischio di essere accusati di lesione della altrui privacy in presenza di due requisiti: 

  1. se c’è il consenso dell’interessato; 
  2. se la diffusione si rende necessaria per tutelare un proprio o un altrui diritto. 

In mancanza di tali presupposti, non è possibile diffondere o pubblicizzare la conversazione registrata, altrimenti si incorrerà nel reato di cui all’art. 167 d. lgs. 196 del 2003, Cass. sent. n. 18908/2011. L’unica ipotesi in cui è possibile divulgare le registrazioni anche in assenza dei predetti requisiti  è il caso in cui la registrazione sia portata a conoscenza di soggetti preposti alla tutela dei diritti dei cittadini quali ad esempio: giudice, forze dell’ordine, pubblico ufficiale.

Registrazioni video e audio: è possibile usarle nei processi? Hanno efficacia probatoria?

Sì, è possibile utilizzare le registrazioni nei processi, purché avvenute legittimamente. Ciò in base dell’art. 24 comma 1, lettera f)del codice Privacy, che prevede “il trattamento dei dati personali  può prescindere dal consenso dell’interessato se la diffusione avviene per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”Si precisa che tra i dati personali sopra richiamati rientrano le informazioni acquisite tramite le immagini e la voce della persona fisica. 

A tal proposito si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione (SU, sentenza 36747/2003) in cui ha precisato che la registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo. 

Pertanto le registrazioni fanno piena prova documentale. È quindi possibile introdurle nel corso di svariati processi: procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro, in una causa di separazione o divorzio per dimostrare un tradimento, in un giudizio per il recupero di un credito, per provare l’ammissione del debitore. 

Tuttavia, le registrazioni hanno un’efficacia probatoria diversa a seconda del tipo di processo in cui vengono utilizzate. Vediamola insieme.

Processo civile:  

  • le registrazioni costituiscono prova solo se non contestate espressamente dalla parte contro cui sono prodotte. In altri termini, se l’avversario disconosce l’oggetto della registrazione e contesta che i fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalla stessa, la registrazione non ha efficacia probatoria, ossia non vale più come prova.  
  • Se invece non vengono contestate, per essere utilizzate come prova è necessario che il consulente tecnico nominato dal giudice ne trascriva il contenuto. 

Processo penale: 

  • La registrazione avvenuta lecitamente è utilizzabile nel processo penale, costituendo la stessa una prova documentale liberamente valutabile dal giudice. 

La registrazione video o audio può: 

  • essere consegnata immediatamente al pubblico ministero congiuntamente all’atto di querela, a sostegno del reato rappresentato con la stessa querela.  
  • essere prodotta da parte dell’indagato o della persona offesa, mediante i difensori, nel corso delle indagini, in qualsiasi momento.  
  • Essere acquisite dal Tribunale, su richiesta degli interessati, nel caso in cui le indagini si sono concluse ed è iniziato il processo se ne può chiedere l’acquisizione al tribunale. Non occorre che la registrazione venga trascritta da un consulente: il nastro o l’apparecchio sul quale è impressa costituisce direttamente la prova documentale e il pubblico ministero o il tribunale potranno – eventualmente – nominare un consulente o un perito la trascrizione del nastro.  
  • La Cassazione penale (sentenza n. 5241/2017) ha ribadito la liceità dell’utilizzo di registrazioni audio e video come prove documentali, precisando che costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico, in quanto la persona che registra … è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso“.
    L’acquisizione rientra pienamente nell’ipotesi di cui all’art. 234, comma 1, c.p.p., che definisce documento tutto ciò che rappresenta «fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo».  

In merito, la giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 36747/2003) ha chiarito che il nastro contenente la registrazione vale come documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa.

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