Secondo la Cassazione, nella recente sentenza a sezioni unite, è possibile ottenere la restituzione dell’assegno di mantenimento riconosciuto nel giudizio di separazione e divorzio. Il diritto alla ripetizione delle somme spetta quando non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento. Ad esempio il riconoscimento dell’addebito.
Presupposti per la restituzione dell’assegno di mantenimento
Con la sentenza n. 32914 pubblicata in data 8/11/2022, le Sezioni Unite hanno stabilito che se viene esclusa l’esistenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di provvedimento provvisori, spetta il diritto alla restituzione di quanto corrisposto.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Roma aveva condannata una donna alla restituzione delle somme percepite dall’ex marito. Sulla richiesta dell’assegno, i giudici avevano stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento”. Venivano, pertanto, revocati i provvedimenti provvisori adottati in primo grado. La ex moglie veniva quindi condannata alla restituzione delle somme già percepite.
La pronuncia della Suprema Corte è importante perchè esclude la irripetibilità delle somme che abbiano natura alimentare, allorquando sin dall’origine non esistevano i presupposti per l’assegno di mantenimento. Ad esempio nell’ipotesi del riconoscimento di addebito, il coniuge perde il diritto all’assegno inizialmente riconosciuto.
Secondo la sentenza, in relazione ai provvedimenti presidenziali, “non si tratterebbe di sancire l’obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare. In realtà si tratta di restituire somme di denaro sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento”.
La prestazione è invece a ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente.
In tale caso, non si avrà diritto alla restituzione applicandosi il principio della natura alimentare.
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