E’ dovuta la restituzione del mutuo pagato da un solo coniuge?
Il mutuo pagato da un solo coniuge è’ un caso molto ricorrente tra le coppie, la cointestazione del mutuo relativamente all’abitazione della casa coniugale. Talvolta quest’ultima è intestata in comunione ad entrambi i coniugi, tal’altra ad uno solo, con mutuo cointestato ad entrambi. Il dubbio se sia dovuta la restituzione delle rate di mutuo è molto frequente

Nel corso del rapporto matrimoniale, è ricorrente che la rata del mutuo venga corrisposta mensilmente da uno solo dei coniugi. Il problema sorge al momento della separazione. In particolare, allorquando uno dei due è assegnatario della casa coniugale e l’altro, che corrispondeva le rate di mutuo deve lasciarla.
La prima pretesa è la richiesta di restituzione delle quote di rate di mutuo corrisposte.
Salvo un differente accordo inter partes, non è ammessa la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l’acquisto della casa coniugale anche se cointestata. Quindi non sarà possibile richiederne la restituzione.
Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati da uno dei coniugi in via esclusiva sono considerati adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi»
Principi di solidarietà familiare
La Cassazione, con sent. 17 settembre 2004, n. 18749 e Cass. civ., sent. 27 maggio 2015, n. 10942,ha escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarità matrimoniale.
Le somme versate per il pagamento delle rate di mutuo sono assistite dalla presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio essendo questi riconucibili alla solidarietà che connota la vita familiare.
I principi sopra richiamati sono validi anche nel caso di separazione di fatto, poichè tale tipo di condizione non ha conseguenze giuridiche rilevanti nè esclude l’operatività dei doveri nascenti dal matrimonio.
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate. Tale ipotesi è esclusa nel caso in cui il Giudice abbia imposto l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi quale forma di contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.
Negli obblighi matrimoniali rientrano, fra gli altri, i doveri di collaborazione, solidarietà e assistenza morale tra i coniugi. Da ciò dicente che il pagamento delle rate del mutuo da parte di un solo coniuge ib costanza di matrimonio sia effettuato nell’interesse della famiglia o come una donazione al coniuge.
In tali casi a seguito di separazione o divorzio non è possibile chiedere la restituzione delle somme pagate.
Restituzione rate mutuo in caso di convivenza more uxorio
La Suprema Corte ha affermato che la convivenza di fatto intercorsa non prova lo «spirito di liberalità» di chi aveva sostenuto i maggiori esborsi per il pagamento del mutuo che aveva finanziato l’acquisto della casa in comune. Pertanto, in questa ipotesi le rate di mutuo vanno restituite e chi ha pagato per intero può recuperarle.
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Buongiorno, sto pagando un mutuo da sola anche se e un mutuo coentestato con mio ex. Marito. Ho 2 bambini non sta pagando neanche il mantenimento. Cosa devo fare?
Buonasera vorrei un informazione vorrei effettuare l’accollo del mutuo per liberare dall’impegno il mio ex marito ed honun bambino di 3 anni. Il quesito è cosa spetta al mio ex marito in senso economico per estrometterlo dal mutuo? Fino ad ora lo abbiamo sempre pagato al 50%.
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Se ho pagato solo io il mutuo, in caso di vendita dell’immobile, la quota capitale del ricavato della vendita, va divisa a metà, oppure, visto che ho pagato solo io le rate,alla mia ex spetta soltanto una percentuale?