Revoca assegno di mantenimento
Secondo una recente sentenza del tribunale di Napoli, le prove prodotte dall’investigatore privato possono consentire la revoca dell’assegno di mantenimento alla ex coniuge
La storia
In sede di divorzio un uomo aveva conferito mandato ad un investigatore privato di accertare se la moglie lavorasse per ottenere la revoca o rideterminazione dell’assegno di mantenimento
Il detective aveva accertato che la donna lavorava come di collaboratrice domestica. La prova testimoniale confermava lo svolgimento di tale attività lavorativa.
L’esito dell’accertamento investigativo ha consentito di escludere la componente assistenziale dell‘assegno che, insieme a quella perequativa-compensativa, è finalizzata a ristabilire una situazione di equilibrio fra le parti.
Secondo il Giudice (Tribunale Napoli, 1° sez. civ., sentenza n. 6249 del 21.6.2022) non ci sono i presupposti per un assegno assistenziale e perequativo-compensativo poichè è provata la capacità della donna di produrre reddito. Inoltre la stessa ha percepito un assegno di mantenimento per ben undici anni.
La stessa è dunque stata ristorata dei sacrifici compiuti nel corso del matrimonio.
Capacità della coniuge per revoca assegno di mantenimento
La donna, inoltre, in considerazione della giovane età (44 anni) ha capacità lavorative, anche perché la separazione è avvenuta quando aveva circa 30 anni e ben poteva già da allora intraprendere una attività maggiormente remunerativa di quella attuale.
Oltretutto la stessa non ha dimostrato di avere delle capacità e degli obiettivi che ha accantonato durante il matrimonio per dedicarsi interamente alla famiglia.
Pertanto, il mantenimento percepito durante la separazione è sufficiente a “risarcirla” degli eventuali sacrifici e delle rinunce (oltretutto non dimostrate) effettuate nel corso della vita matrimoniale.
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