E’ possibile la revoca della donazione al coniuge traditore sul presupposto dell’ingraditudine. Secondo il giudice, il tradimento, per le modalità, il luogo e tempo, deve presentare le caratteristiche dell’ingiuria.
Il caso
I giudici hanno accolto la richiesta di revoca della donazione fatta dalla moglie al marito che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata, nell’ambiente di lavoro dell’azienda familiare. Le circostanze in cui era avvenuto il tradimento concretizzavano una ipotesi di ingiuria grave tale da giustificare la revoca delle donazioni mobiliari ed immobiliari.
E’ importante sottolineare che l’ingiuria, rilevante ai fini della revoca della donazione, non è insita nel tradimento in sè. Le modalità e le circostanza in cui si consuma possono configurare ingiuria grave. Nell’ipotesi sottoposta alla Cassazione, il tradimento era avvenuto tra il marito e la cognata (moglie del fratello della coniuge). Non solo! Si era consumato nell’ambito dell’azienda familiare minando così non solo la serenità dell’ambiente familiare ma anche gli equilibri aziendale, venendo a conoscenza anche ai dipendenti. Ciò aveva determinato senza alcun ragionevole dubbio una lesione alla dignità della moglie tradita.
Revoca donazione per ingratitudine: presupposti
La revoca della donazione per ingratitudine è prevista dall’art 801 del codice civile.
Per ingratitudine, si intende qualsiasi comportamento del donatario, reso palese ai terzi, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Si concretizza, dunque, in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
I giudici, ad esempio, hanno ritenuto rappresentare una ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli. oppure la circostanza che la relazione fosse stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito.
E’ dunque chiaro che non è il tradimento ad essere causa giustificativa della revoca della donazione bensì l’ingiuria come causa va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti.
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