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Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione

Cosa significa riconciliazione dei coniugi?

I coniugi, dopo una separazione consensuale o giudiaizle, possono riconciliarsi in qualsiasi momento. Ciò determina la cessazione degli effetti giuridici della separazione. Non è necessario l’intervento del giudice o di altro provvedimento giudiziario.  

Secondo l’art. 157 c.c. è previsto che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

riconciliazione dei coniugi separati
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Quali sono i requisiti

Affinchè si concretizzi la riconciliazione dei coniugi è necessaria la reale volontà dei coniugi di ripristinare il connubio familiare.

Sarà, tuttavia, possibile separarsi di nuovo successivamente solo per fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Riconciliazione espressa e tacita

La riconciliazione dopo la separazione può avvenire in virtù di un comportamento incompatibile con la condizione di coniugi separati (riconciliazione tacita). Oppure in seguito ad una espressa dichiarazione (riconciliazione espressa. In nessuno dei casi necessita l’intervento del giudice.

E’ indispensabile che i coniugi abbiano inteso ripristinare sia la convivenza materiale sia l’unione spirituale che è alla base della vita coniugale.

Una temporanea ripresa della coabitazione  non è sufficiente a determinare la riconciliazione tra i coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale..” cfr. Cass Civile 2360/2016

Pertanto per poter attuare la pubblicità della riconciliazione è necessario che i coniugi sottoscrivano una dichiarazione scritta. Tale dichiarazione va iscritta agli atti dello stato civile.

Tuttavia è sempre necessaria che vi siano condotte tali che dimostrino una ripresa effettiva della convivenza.

Coabitazione non significa necessariamente riconciliazione

Ai fini della riconciliazione è fondamentale il ripristino del nucleo famigliare.

La giurisprudenza non ha ritenuto sussistente la riconciliazione tra i coniugi in presenza della nascita di un figlio, stante che il rapporto fra i coniugi era caratterizzato da disistima ed indifferenza affettiva. (cfr. Cass. Civ. 16/10/2003 n. 15481). E’ esclusa la riconciliazione in presenza dell’intenzione dell’ex marito di intraprendere una relazione con un’altra donna, comprovata da alcuni viaggi con quest’ultima,

Non sussiste la riconciliazione in assenza di un comune progetto di vita. 

Diversamente siamo in presenza di una separazione di fatto benchè vi sia coabitazione,

La riconciliazione comporta anche la ricostituzione della comunione legale tra coniugi se questo era il regime vigente al momento del matrimonio

La dichiarazione di riconciliazione all’Ufficio di Stato Civile.

I coniugi per far cessare gli effetti della sentenza di separazione e per rendere la conciliazione opponibile a terzi devono rendere una dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile presso il Comune dove fu celebrato il matrimonio o presso il Comune dove il matrimonio fu trascritto. Ciò determina anche l’opponibilità a terzi del regime di comunione legale,

In mancanza di annotazione, la riconciliazione non è opponibile ai terzi in buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell’immobile alienato, l’avvenuto ripristino del regime di comunione. 

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