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Riconciliazione dopo il divorzio: che fine fa assegno

In caso di riconciliazione dopo il divorzio, quale è la sorte dell’assegno divorzile? Sulla questione è stata chiamata a decidere la Cassazione in seguito ad una vicenda di riconciliazione di due ex coniugi.

Dopo il divorzio, due ex si riconciliano iniziando una convivenza more uxorio. Il marito chiede allora revisione dell’assegno. Dopo il rigetto della richiesta ad opera della Corte di appello, la Cassazione ritiene che con la “ricostituzione” di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, si determina una nuova comunione materiale e spirituale. Pertato si ravvisa “un nuovo assetto anche negoziale, basato su nuovo accordo, sia pure per facta concludentia, estintivo del rapporto giuridico preesistente, in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio“.

Cosa prevede la legge sul divorzio

La legge sul divorzion. 898 del 1970 e succ. mod., artt. 5 e 9 per la modifica è necessaria l’esistenza di fatti nuovi. La convivenza more uxorio rappresenta una risoluzione per mutuo consenso delle condizioni patrimoniali recepite nella sentenza di divorzio

Secondo la Corte d’appello una temporanea riconciliazione con ripristino della comunione materiale e spirituale non avrebbe potuto determinare in alcun modo anche rinuncia “al diritto” all’assegno divorzile. Cosicché non era precluso alla ex coniuge di esigere l’assegno divorzile a decorre dalla cessazione della asserita ripresa della convivenza. La questione è dunque quella capire quali sono gli effetti della ripresa della convivenza tra divorziati, per un periodo temporalmente definito (senza che quindi gli stessi siano addivenuti a nuove nozze), quale circostanza sopravvenuta idonea a consentire al giudice, adito in sede di revisione delle condizioni economiche del divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 di rivalutare le condizioni ed i criteri previsti dalla legge (e dalla giurisprudenza di legittimità costituente il diritto vivente) per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l’assetto patrimoniale in essere, il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce di questa Corte a Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all’attualità. (Cass. 1119/2020). Pertanto “la revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti”.

Riconciliazione dopo divorzio: circostanza sopravvenuta?

In sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019). Inoltre ha chiarito la Corte, “in tema di revisione dell’assegno divorzile, ove vengano accertati, “degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell’assegno risulta necessario procedere al giudizio di revisione dell’assegno. La”ripresa” della convivenza, per diversi anni, come avvenuto nel caso di specie, con la “ricostituzione” di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, con nuova comunione materiale e spirituale, “determina altresì un nuovo assetto anche negoziale, basato su nuovo accordo, sia pure per facta concludentia, estintivo del rapporto giuridico preesistente, in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio”.

Ne deriva che la “riconciliazione” successiva al divorzio può avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile, trattandosi in verità di una vera e propria sopravvenienza rispetto all’equilibrio anteriore, consegnato, per la sua regolazione, a un giudicato rebus sic stantibus, oramai non più capace di regolare il nuovo e modificato assetto di interessi post-coniugali”.

Cosa accertare per riconoscimento assegno

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, inoltre, la Corte di merito deve operare un effettivo accertamento circa l’inadeguatezza dei mezzi economici, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo dato alla vita familiare, il rilievo sulla attuale situazione della richiedente.

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1 commento su “Riconciliazione dopo il divorzio: che fine fa assegno”

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