Per la riduzione dell’assegno divorzile, il coniuge obbligato deve fornire la prova che il beneficiario abbia concrete possibilità di lavorare. Cosi ha stabilito la Cass. Civ., Sez. VI, con ordinanza del 20 luglio 2022, n. 22758.
L’assegno divorzile, a norma dell’articolo 9, primo comma, della legge 898 del 1970 può essere revisionato quando “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
L’IPOTETICA ED ASTRATTA POSSIBILITÀ LAVORATIVA O DI IMPIEGO, DA PARTE DEL CONIUGE BENEFICIARIO DI ASSEGNO DI DIVORZIO, NON INCIDE SULLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO STESSO, SALVO CHE IL CONIUGE ONERATO NON FORNISCA LA PROVA CHE IL BENEFICIARIO ABBIA L’EFFETTIVA E CONCRETA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA CONFACENTE ALLE PROPRIE ATTITUDINI.
L’ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA CAPACITÀ LAVORATIVA DEVE ESSERE COMPIUTO NON NELLA SFERA DELL’IPOTETICITÀ O DELL’ASTRATTEZZA, BENSÌ QUELLA DELL’EFFETTIVITÀ E DELLA CONCRETEZZA.
Si deve tener conto, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, in rapporto ad ogni fattore socio economico-ambientale, individuale, e territoriale.
La Cassazione si allinea con altri orientamenti in tal senso.
Non è dunque semplice ottenere la riduzione o la revoca dell’assegno divorzile in mancanza di presupposti concreti.
E’ opportuno valutare attentamente la situazione nel complesso evitando inutili giudizi.
La modifica può otteneresi attraverso un ricorso al Tribunale competente per territorio. Il giudizio richiede la prova dell’esistenza dei requisiti per la revoca. Attenzione ad intraprendere azioni temerarie. I giudici ritengon sussistere la colpa grave del ricorrente, ravvisabile nell’avere proposto domande di modifica delle condizioni di divorzio con argomentazioni del tutto prive di fondamenti giuridici e di serie allegazioni di fatto. In questo caso si rischia la condanna alle spese per lite temeraria.
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