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Rifiuto di rapporti sessuali e addebito della separazione

ll giudice può pronunziare la separazione, dichiarando, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. L’addebito discende dal comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Gli effetti dell’addebito hanno conseguenze esclusivamente sul piano patrimoniale, con la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. E’ possibile una separazione con addebito per rifiuto di rapporti sessuali o mancanza di rapporti sessuali. Tra i doveri coniugali vi è anche quello dei rapporti sessuali.

Rifiuto di rapporti sessuali

Il rifiuto di avere rapporti sessuali può rappresentare una ipotesi di addebito in presenza di alcune circostanze.

La negazione da parte di una moglie dei rapporti sessuali al marito, attiene alla sfera dei doveri di assistenza morale reciproca dei coniugi di cui all’articolo 143 c.c. La Corte di Cassazione più volte in altre sentenze, fra le quali si cita la n. 19112/2012, ha sostenuto che il ripetuto rifiuto di intrattenere rapporti affettivi con il coniuge offende la sua dignità e la sua personalità e pertanto è giustificato motivo di addebito della separazione.

L’intimità sessuale è uno dei fini essenziali del matrimonio.

Al fine di ottenere il riconoscimento dell’addebito per tale motivazione è necessario il nesso di causalità. Il motivo di addebito della separazione esiste se sussiste il nesso di causalità tra il rifiuto di intrattenere rapporti sessuali e la crisi del rapporto di coppia. Tale comportamento di uno dei coniugi infatti ostacola la coltivazione dell’affectio coniugalis e giustifica l’addebito della separazione.

Il nesso di casualità

Se il coniuge rifiuta di intrattenere rapporti sessuali per nascondere, ad esempio, la sua incapacità di intrattenere rapporti sessuali completi, rappresenta una ipotesi di addebito.  I giudici hanno ritenuto questo un caso di “violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli articoli 2, 3, 29 e 30 Costituzione”.

Una separazione con addebito per mancanza di rapporti sessuali sarà pronunciata quando è chiaro il nesso causale con la crisi familiare.

In tale caso il giudice ha ritenuto inoltre che alla donna spettasse il risarcimento del danno morale e patrimoniale.

ll rifiuto, se occasionale, non ha una sua autonoma e specifica rilevanza, dovendo essere reiterato al punto tale da porre l’altro coniuge in uno stato di frustrazione, umiliazione e disagio, in quanto si sente non accolto dal proprio coniuge.

Il rifiuto della vita intima, infatti, si traduce anche nel rifiuto dell’altra persona in generale, che può generare l’intollerabilità della convivenza. Si tenga conto che tra i doveri coniugali vi sono i rapporti sessuali.

La prova del rifiuto

In sede giudiziale è essenziale che dall’attività istruttoria si evinca un nesso di causalità tra l’astensione dai rapporti e la crisi coniugale. In una tale valutazione il giudice dovrà tenere conto di tutti gli elementi, che contribuiscono a descrivere la relazione coniugale.

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1 commento su “Rifiuto di rapporti sessuali e addebito della separazione”

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