Il danno da privazione della figura genitoriale
La responsabilità genitoriale sorge al momento della nascita del figlio poiché discende dal mero fatto della procreazione e pertanto non cessa per effetto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’abbandono consapevole del genitore, purché doloso, viola i doveri nascenti dal rapporto di filiazione ed è risarcibile a titolo di danno non patrimoniale poiché lesivo dello status di figlio, costituzionalmente garantito. Siffatta lesione non è riconoscibile in re ipsa, ma deve essere provata.
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652).
Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini una ferita, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella Carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
In materia di danno endofamiliare, il presupposto della responsabilità del genitore e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento da parte del genitore inadempiente. Tale consapevolezza, in particolare, non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci e di fatti convergenti verso la chiara rappresentazione della verosimile derivazione biologica del figlio dal genitore convenuto in giudizio (Trib. Rimini, sez. unica, 3 febbraio 2018).
La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al mancato riconoscimento dello status di filiazione da parte del genitore va liquidato in via equitativa sulla base delle prove processuali ricondotte alle ricadute negative sulla salute e sulla vita del figlio. A tali fini è utilizzabile il criterio del minimo tabellare in uso per la liquidazione del danno da morte del padre. Tuttavia, tale parametro va corretto tenendo conto della differenza tra lutto da morte e abbandono. Fino alla maggiore età del figlio, l’unico legittimato attivo all’azione di risarcimento ex art. 2043 c.c., per il danno conseguente all’inadempimento del mantenimento del figlio, e degli altri strumenti tipici del sistema penale e civile, è la madre (Trib. Torino, 5 giugno 2014).
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l’avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa
Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso in a) nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché b) nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e c) nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti
Ma che schifo questo paese. Obbligare gli uomini ad avere contatti anche con i figli mai voluti e dando in mano alle donne un altro mezzo per tenere un uomo con il ricatto di un bambino.