Qualora siate in possesso di un provvedimento con cui si stabilisce l’obbligo di versare al genitore collocatario il mantenimento, ATTENZIONE a non procedere in via autonoma a corrisponderlo direttamente al figlio!
Ma c’è di più! Secondo una recente decisione della Cassazione dell’aprile 2021, non basta neppure un accordo tra le parti per consentire il pagamento diretto al figlio.
Quali sono i motivi?
Il pagamento diretto al figlio, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere deciso solo dal giudice. I genitori, quindi, non possono decidere che il padre versi il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, anziché alla madre, senza un provvedimento giudiziale in tal senso. E’ necessario un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione.
La Cassazione ribadisce che “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”. Pertanto, un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale. Secondo gli ermellini, l’art. 337 septies c. 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Solo in seguito ad un simile provvedimento, il mantenimento è corrisposto direttamente all’avente diritto. Quindi, “il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”.
Quale è la soluzione?
Per evitare disguidi, il padre dovrà dotarsi di una dichiarazione della madre con cui si indica il figlio come destinatario del pagamento.
Naturalmente, vi consigliamo SEMPRE di evitare il fai da te e rivolgervi ad un avvocato matrimonialista esperto che sappia predisporre nel vostro interesse gli strumenti idonei.
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