Il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge in favore della ex moglie è un peso abbastanza odioso nelle procedure di separazione. Questo assegno, spesso, si protrae nel tempo, determinando contenziosi lunghi e sanguinosi.
Il coniuge separato o divorziato che costituisce una nuova famiglia di fatto perde il diritto all’assegno di mantenimento?
La cassazione ha stabilito che:
- quando il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento costituisce una nuova famiglia, si crea una rottura con la precedente famiglia, quella matrimoniale
- tale rottura incide sul diritto all’assegno al mantenimento, facendolo venire meno (Cassazione civile, Sez. I, sentenza 19 dicembre 2018 n. 32871)
La decisione di intraprendere una nuova convivenza è, quindi, assunta da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, quindi non sempre è espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di “reciproca assistenza morale e materiale ” (v. art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2017).
Quando può essere eliminato?
Il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
Resta ferma, tuttavia, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di allegare e dimostrare che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente “inadeguati” a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale
Dalle pronunce giurisprudenziali si deducono i seguenti principi: a) la convivenza more uxorio determina la revoca del diritto all’assegno di mantenimento, escludendo l’ipotesi di una mera riduzione dell’entità del contributo, sul presupposto che essa incida sullo stesso presupposto di riconoscibilità dell’assegno; b) il venir meno del diritto all’assegno costituisce una conseguenza inevitabile della convivenza more uxorio, a prescindere dalla circostanza che il nuovo assetto familiare abbia effettivamente comportato un beneficio economico per il coniuge titolare o richiedente l’assegno; c) la revoca del diritto all’assegno è irreversibile, non potendosi chiedere che questo venga ristabilito in seguito all’eventuale cessazione della convivenza, in quanto ciò che rileva non è il (possibile) miglioramento delle condizioni economiche derivante dalle costituzione di una famiglia di fatto, bensì la mera costituzione della stessa.
Se siete separati o divorziati con assegno a carico e ritenete di rientrare nelle ipotesi, è necessario analizzare la situazione e valutare ogni presupposto per la predisposizione di un ricorso per la revoca dell’assegno.