E’ possibile la rinuncia alla casa coniugale?
La casa coniugale è il luogo dove si è svolta la vita dell’intero nucleo familiare. La dimora familiare è un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole.
Esistono regole precise per l’assegnazione della stessa.
In virtù delle disposizioni di legge, se ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, la casa coniugale è assegnata al genitore con il quale rimangono collocati i figli.
Se certamente l’assegnazione della casa è un vantaggio pratico ed economico, in talune ipotesi, il genitore collocatario, quasi sempre la moglie non intente proseguire ad abitare in tale dimora.
Cosa accade se la moglie rinuncia alla casa coniugale?
Può accadere che la moglie voglia trasferirsi in altra abitazione o perché al piano di sopra abitano i suoceri o perché vuole avvicinarsi alla propria famiglia per avere una collaborazione per la gestione dei figlio oppure perchè ha avuto una proposta di lavoro in altro luogo.
La moglie può rinunciare, in qualsiasi momento, alla casa coniugale di cui risulta assegnataria in virtù di provvedimento del giudice con la separazione o il divorzio
Dobbiamo distinguere varie ipotesi.
Abitazione di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario.
In questo caso, la moglie che intende rinunciare potrà trasferirsi. Tuttavia poichè dovrà affrontare una spesa per il reperimento di una nuova abitazione mentre l’altro avrà un beneficio economico rientrando nel possesso dell’immobile potrà prevedersi un aumento dell’assegno di mantenimento.
La casa coniugale è di proprietà di entrambi
se il genitore assegnatario rinuncia, l’altro non avrà un diritto di abitazione prevalente rispetto all’altro e uno dei due potrà richiedere la vendita dell’immobile o la possibilità di mtterlo a reddito.
La casa è condotta ocazione.
Il canone di affitto dovrebbe essere pagato dal genitore assegnatario il quale subentra ex lege nel contratto di locazione. In tal caso, la rinuncia alla casa familiare non comporta conseguenze economiche sull’assegno di mantenimento per i figli. Entrambi i coniugi, infatti, dovranno sostenere spese abitative.
Da quanto suesposto emerge che l’assegnazione della casa familiare è un diritto assegnato ad un genitore che può anche rinunciarvi. Trattandosi di un elemento valutabile economicamente incide sulla quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli. Il giudice dovrà tenere conto del valore della casa familiare e determinare, di conseguenza, l’importo dell’assegno di mantenimento da corrispondere per la prole anche sulla base di esso.
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