Le spese per la baby sitter tra genitori separati rientra in una spese straordinaria? Chi è tenuto a pagarla
Vediamo nei dettagli.
Nel procedimento di separazione, oltre all’assegno di mantenimento, i genitori devono collaborare e contribuire alle spese straordinarie per la crescita dei figli.
Per spese straordinarie si intendono tutti costi affrontati non prevedibili e che pertanto non possono essere quantificate nel loro ammontare, ma tuttavia sono necessarie l’interesse dei figli. Intorno alla debenza delle spese straordinarie sorge sempre un consistente contenzioso. A tal fine molti tribunali di Italia si sono dotati di appositi protocolli per le spese straordinarie. In mancanza potrà farsi riferimento al protocollo delle spese straordinarie del Consiglio Nazionale Forense.
Tra le spese straordinarie vi sono talune che non necessitano consenso, mentre altre richiedono la concertazione tra i genitori. E’ tuttavia sempre opportuno una valida comunicazione tra le parti per concordare le spese e gli importi.
Le spese della baby sitter sono straordinarie?
Una prima fonte a cui fare riferimento è il provvedimento di separazione oppure l’accordo con cui i coniugi hanno disciplinato la separazione. In mancanza, è opportuno conoscere il protocollo del tribunale competente. Alcuni tribunali ad esempio la ritengono una spesa straordinaria che va concordata nell’importo e nelle entità delle ore da utilizzare. Secondo altri tribunali è spesa ordinaria che rientra nel mantenimento pertanto non rimborsabile.
Secondo il Consiglio nazionale forense (Cnf), per le spese della babysitter è necessario distinguere se erano già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione. Qualora erano già esistenti, saranno considerate ordinarie. Devono considerarsi ordinarie pertanto coperte da assegno di mantenimento ordinario.
Se la spesa per la baby sitter è sorta dopo la separazione per l’esigenza del genitore collocatario di andare a lavorare, alcuni tribunali ritengono si tratti di spesa straordinaria. Secondo il protocollo del tribunale di Torino, addirittura non necessiterebbe di accordo. Secondo altri, per tale spese straordinarie è necessaria la concertazione tra le parti.
L’esigenze di avvalersi di una baby sitter può sorgere anche per impegni lavorativi di entrambi i genitori, oppure in caso di malattia della prole al di sotto dei 12 anni e/o del genitore affidatario, pertanto necessitano di costudia. Soprattuto ove non vi siano gratuite (ad es. strutture pubbliche/scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili). In tal caso è spesa straordinaria senza necessità di accordo.
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