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spese per la babysitter possono essere richieste all' ex

Spese per la babysitter possono essere richieste all’ex? Ecco cosa bisogna sapere.

Rimborso spese babySitter è sempre possibile? quando richiederlo?

Il rimborso delle spese per la baby sitter dei figli sostenute dal genitore collocatario ruota intorno al quesito se tali esborsi possano essere considerati spese straordinarie (come tali da rimborsare) o ordinarie (e come tali non dovute in quanto coperte dall’assegno di mantenimento).

Oltre all’assegno di mantenimento stabilito dal giudice o dall’accordo tta le parti, sussiste obbligo delle parti di concorrere alle spese straordInarie, quelle cioè imprevedibili e che pertanto non possono essere quantificate in anticipo, ma che comunque si rendono necessarie o opportune per la crescita, educazione, studio o formazione dei figli. Vi rientrano ad esempio le spese mediche, i viaggi scolastici, l’iscrizione a scuole private, ecc. alcune spese non richiedono consenso per essere affrontate e poi rimborsate. Altre invece necessitano consenso.

Come considerare le spese per la babysitter?

Prima di tutto bisogna verificare cosa riporta la sentenza di separazione e divorzio. Poi non è possibile prevedere ogni aspetto vi sono poi i protocolli dei Tribunali che distinguono le spese straordinarie.

le spese per babysitter, se già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione, devono considerarsi ordinarie in quanto il genitore che si avvale della collaboratrice può, nel frattempo, dedicarsi all’attività lavorativa. Se fossero straordinarie, questi ne trarrebbe un duplice guadagno (il reddito e il sostegno dell’ex).

Secondo alcuni protocolli di tribunali Sono da considerarsi invece straordinarie – e quindi da rimborsare su accordo – se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza.

Cosa ha stabilito la Cassazione?

L’ex marito deve rimborsare all’ex moglie le spese per il babysitteraggio del figlio nella misura prevista dal protocollo famiglia recepito dal provvedimento presidenziale. La determinazione del relativo credito risulta infatti oggettivamente agevole, e lo stesso risulta liquidabile sulla base di criteri oggettivi. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 Febbraio 2022, n. 4388.

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