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TFR: criteri per l’attribuzione al coniuge superstite e al coniuge divorziato

L’ex coniuge divorziato che gode di assegno divorzile ha diritto al TFR se non è passato a nuove nozze. Come avviene ripartizione TFR tra coniuge superstite e divorziato?

Vediamo come va distribuito il TFR tra coniuge superstite e coniuge divorziato

In base all’art.12-bis della L. 898/1970 (nel testo aggiunto dall’art. 16 della legge n. 74/1987) l’ex coniuge divorziato ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il successivo art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970 (come sostituito dall’art. 13, della legge n. 74/1987) regola il caso del concorso con il coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità. In tal caso la norma stabilisce che una quota della pensione e degli altri assegni a esso spettante sia attribuita al coniuge divorziato, che sia titolare dell’assegno divorzio di cui all’art. 5.

Come va effettuata la ripartizione?

La ripartizione del trattamento di fine rapporto tra coniuge superstite e coniuge divorziato, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970. Il criterio legale è la durata dei matrimoni, tenendo conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi e provi la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio del de cuius.

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