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trasferimento della madre con il minore

Trasferimento della madre con il figlio per opportunità di lavoro

Il trasferimento della madre con il figlio, ovvero il trasferimento del genitore collocatario, in un’altra città per migliorare la sua situazione professionale, non è in contrasto con l’affidamento condiviso.

trasferimento della madre con il minore
trasferimento del genitore collocatario con il figlio

Se la madre vuole trasferirsi con i figli per motivi di lavoro deve sempre chiedere il consenso al padre? Sì, anche quando la madre abbia un valido motivo per trasferirsi, dovrà trovare il consenso del padre dei minori e, ove questo si rifiuti, ella potrà rivolgersi al Tribunale per chiedere l’autorizzazione.

Per la Cassazione (Ordinanza 21054) la madre è certamente il genitore di riferimento per un bambino di sei anni, come nel caso esaminato. Tanto più che, nello specifico, i rapporti tra il minore e il padre erano stati assenti per i primi 13 mesi mesi, anche se dopo erano diventati regolari.

La storia

La Suprema corte respinge il ricorso del padre, secondo il quale il cambio di città, con una distanza significativa, visto che lo spostamento era da Bergamo a Bologna, non poteva non incidere negativamente sul legame con il bambino, senza contare lo sforzo economico che avrebbero comportato le visite sistematiche. Per questo l’uomo chiedeva di collocare il bambino presso di lui.

Secondo i giudici, il trasferimento della madre in un’altra città – sua prerogativa costituzionale inerente le libertà personali – in una prospettiva di miglioramento della sua condizione economica, on poteva essere di ostacolo al rapporto padre-figlio, «né tantomeno pregiudicare il preminente interesse del minore».

Il giudice di appello aveva considerato non necessario modificare il regime di collocamento, in assenza di prove che facessero pensare ad una volontà da parte della madre di attentare al legame del minore con il padre, come dimostrato dal fatto che i rapporti tra i due si erano consolidati. Nessun problema anche di inserimento per il bambino, che a Bologna frequentava serenamente la nuova scuola e svolgeva anche altre attività. In più nella città c’erano altri familiari della madre, zii e nipoti. Quanto alle difficoltà economiche dovute agli spostamenti del padre, queste non rientrano nel procedimento esaminato.

Casi contrari

In alcuni casi i giudici hanno invece accolto la richiesta del padre di modifica in seguito al trasferimento della madre. Ciò è avvenuto soprattutto in seguito a valutazione di alcune circostanze, compreso ascolto dei minori. In tali giudici è di fondamentale importanza l’ascolto del minore, secondo la Convenzione dell’Aja e secondo la l’articolo 8 della Cedu, sul rispetto della vita privata e familiare. 

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