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vacanze estive con i figli tra genitori separati

Vacanze estive con i figli: non si esaurisce nei 15 giorni. Deve disciplinarsi tutto il periodo.

Poiché l’arco temporale delle «vacanze estive», da identificare in quello di chiusura delle scuole e da intendersi riferito ai mesi di giugno, luglio, agosto, non si esaurisce certo nei quindici gg di permanenza del minore presso il padre, in tale periodo deve essere congruamente disciplinato il diritto di visita del padre, non collocatario, del minore, quanto meno nel periodo diverso dai quindici gg in cui il minore trascorrerà le vacanze con la madre. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, sentenza 6 dicembre 2021, n. 38730.

Secondo la Cassazione va annullata la sentenza Corte di merito perché viziata da violazione di legge, sotto il profilo della garanzia del rispetto della bigenitorialità, che non disciplina il diritto di visita del genitore non collocatario del minore durante il periodo estivo non scolastico, essendo stato solo previsto che il minore potesse stare presso il padre per quindici giorni anche non consecutivi “durante le vacanze estive”. (La sentenza è stata cassata dalla Cassazione poiché la Corte d’Appello di Brescia aveva rilevato che, salvo diverso accordo dei genitori, il diritto di visita del padre non doveva essere necessariamente disciplinato, potendo la madre tenere con sè il figlio e portarlo in vacanza, cosicchè il diritto di visita doveva ritenersi sospeso in detto periodo).

Da questa sentenza discende che la madre non potrà portare con sè lontano il minore nel periodo di chiusura scolastica impedendo il diritto di visita tra i figli ed il padre. La soluzione preferibile è concordare una modalità di visita che coinvolga entrambi i genitori senza danneggiare il diritto dei figli a stare con il padre ed a godersi le vacanze.

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