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patti prematrimoniali

Accordi e patti prematrimoniali: sono validi?

PATTI PREMATRIMONIALI

Per “accordo prematrimoniale” si intende tradizionalmente l’accordo tra i futuri coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, volto a regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali, e non solo, derivanti da un’ipotetica crisi coniugale con la finalità di cristallizzare sin da prima dell’instaurazione del vincolo affettivo, i termini e le condizioni della eventuale separazione e divorzio, determinando gli obblighi di mantenimento scaturenti dalla separazione.

patti prematrimoniali

In concreto significa accordarsi preliminarmente su aspetti come l’entità dell’assegno di mantenimento o l’assegnazione della casa coniugale o la divisione dei beni.
Si tratta di uno strumento molto diffuso all’estero soprattutto al fine di ottenere un risarcimento del danno nel caso di tradimento da parte del coniuge.

SONO VALIDI GLI ACCORDI PATRIMONIALI IN ITALIA?

In Italia la giurisprudenza ha da sempre sostenuto la nullità dei patti prematrimoniali finalizzati a regolare la situazione patrimoniale e personale in caso di separazione o divorzio.

La motivazione risiede nella natura non contrattuale del matrimonio, circostanza questa che impedisce ai coniugi di pattuire preventivamente i rispettivi obblighi in caso di cessazione dello stesso.

 Il nostro ordinamento sancisce espressamente la nullità degli accordi prematrimoniali poiché considerati in contrasto con la previsione dell’articolo 160 del codice civile secondo cui “Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

La nullità di tali accordi è stata ribadita più volte anche dalla giurisprudenza. In particolare con la sent. 2224/2017 la Corte di Cassazione ha affermato la nullità degli accordi prematrimoniali per illiceità della causa sulla base della motivazione dell’indisponibilità dei diritti matrimoniali. La Suprema Corte, infatti, con tale sentenza, ha evidenziato che di tali accordi non potrà tenersi conto “non solo quando limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita – ma altresì – quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio”.

Attualmente, nel nostro ordinamento ai sensi dell’articolo 162 del codice civile, ai coniugi è unicamente concesso di scegliere tra il regime di comunione o di separazione dei beni, scelta che i coniugi possono effettuare sia anteriormente al matrimonio ed anche durante la vita matrimoniale.

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