La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026, interviene nuovamente sull’Assegno Unico Universale in caso di separazione e divorzio, chiarendo con precisione a chi spetta il beneficio quando i genitori non raggiungono un accordo. Una pronuncia importante che ogni genitore — e ogni avvocato di famiglia — deve conoscere.
Che cos’è l’Assegno Unico Universale (AUU)
L’Assegno Unico e Universale è una misura di sostegno economico introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021, attiva dal marzo 2022, erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli a carico. Sostituisce e unifica una pluralità di precedenti agevolazioni frammentate (assegni familiari, detrazioni, bonus bebè), in un’ottica di semplificazione e potenziamento degli interventi a favore della genitorialità e della natalità.
Il beneficio spetta:
per i figli minorenni, senza condizioni aggiuntive;
per i figli maggiorenni fino a 21 anni, se studenti, tirocinanti, disoccupati iscritti ai centri per l’impiego o impegnati nel servizio civile;
per i figli con disabilità, senza limiti di età.
L’importo è calcolato sulla base dell’ISEE familiare e varia in relazione al numero di figli e ad eventuali condizioni di disabilità.
La regola generale: la ripartizione al 50%
L’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 230/2021 stabilisce che l’assegno viene erogato dall’INPS al richiedente, oppure, su richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, l’assegno spetta al genitore affidatario.In presenza di separazione o divorzio con affidamento condiviso, quindi, la regola di default prevede una divisione al 50% tra i due genitori — salvo diverso accordo tra le parti o diversa disposizione del giudice.
È proprio su questo punto che negli ultimi anni si sono accumulati conflitti, ricorsi e interpretazioni divergenti. La Cassazione è intervenuta a fare chiarezza, dapprima con l’ordinanza n. 4672/2025 e ora, in modo ancora più articolato, con la pronuncia del 27 maggio 2026.
La pronuncia: Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2026, n. 16632
Il caso
La vicenda sottoposta alla Suprema Corte riguardava una coppia di genitori separati con affidamento condiviso dei figli, nei confronti della quale il giudice di merito aveva disposto il collocamento prevalente presso la madre. Quest’ultima chiedeva di percepire l’intero importo dell’Assegno Unico, in quanto genitore con cui i figli convivevano stabilmente e che si faceva carico delle spese quotidiane. Il padre si opponeva, sostenendo che, in caso di affidamento condiviso, l’assegno non potesse essere attribuito integralmente a un solo genitore, ma andasse necessariamente suddiviso al 50%.
La decisione della Corte
La Prima Sezione Civile della Cassazione ha rigettato l’impostazione del padre e confermato la legittimità dell’attribuzione integrale dell’assegno al genitore collocatario. La Corte ha articolato il proprio ragionamento su più piani, fornendo una lettura sistematica e teleologica della normativa.
“L’art. 6 del D.Lgs. 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l’assegno vada attribuito a quello affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l’ente pagatore, senza precludere al giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso, di ripartire l’assegno in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo.”
— Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2026, n. 16632
I principi fondamentali affermati dalla Cassazione
1. L’assegno non è un beneficio del genitore: è per il figlio
Il punto di partenza — e la chiave interpretativa dell’intera pronuncia — è la natura giuridica dell’Assegno Unico Universale. La Corte ribadisce che si tratta di una prestazione assistenziale finalizzata non al benessere economico del genitore, ma esclusivamente al sostegno del minore. Il genitore che lo percepisce lo fa nella qualità di amministratore nell’interesse della prole, non di beneficiario personale.
Questo ha una conseguenza pratica fondamentale: la distribuzione dell’assegno non deve seguire meccanicamente la logica della pariteticità tra genitori tipica dell’affidamento condiviso, ma deve rispondere all’interesse concreto del bambino, tenendo conto di chi, nella quotidianità, sostiene le spese per il suo mantenimento.
2. La norma sull’affidatario è una regola nei rapporti con l’INPS, non un divieto per il giudice
La Cassazione precisa con chiarezza che la disposizione dell’art. 6, comma 4 — secondo cui in caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta al genitore affidatario — non costituisce una preclusione per il giudice che pronunci su istanze di affidamento in regime condiviso.
Quella norma, spiega la Corte, governa anzitutto il rapporto tra i genitori e l’ente pagatore (l’INPS), con lo scopo di evitare lungaggini burocratiche e conflitti nella fase di richiesta del beneficio. Non tocca il potere del giudice di modulare l’attribuzione dell’assegno in base alle circostanze concrete del caso.
3. Il giudice può attribuire l’intero assegno al collocatario anche in affidamento condiviso
Questo è il cuore della pronuncia: anche quando l’affidamento è condiviso, il giudice può legittimamente disporre che l’intero importo dell’Assegno Unico venga corrisposto al genitore presso cui il figlio è collocato in via prevalente. La motivazione è radicata nella realtà concreta: è il genitore collocatario quello che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai suoi bisogni immediati — vitto, abbigliamento, materiale scolastico, spese sanitarie ordinarie, trasporti — in modo continuo e quotidiano.
Attribuire l’assegno al genitore collocatario risponde quindi a esigenze di semplificazione e di tempestività nella soddisfazione dei bisogni del minore, evitando che le risorse destinate al figlio restino bloccate da conflitti tra gli ex coniugi.
4. Il genitore non collocatario conserva il diritto al controllo
La Corte non lascia il genitore non collocatario privo di tutele. Quest’ultimo conserva il diritto di chiedere conto dell’utilizzo dell’assegno — analogamente a come può farlo per qualsiasi altra spesa sostenuta nell’interesse della prole — e il tutto avviene sotto il controllo del giudice. Non si tratta, quindi, di una delega in bianco: la trasparenza nella gestione del beneficio rimane un obbligo del genitore collocatario.
5. La Circolare INPS n. 23/2022 trova conferma
La Cassazione avvalora anche sul piano giurisprudenziale l’interpretazione già fornita dall’INPS con la Circolare n. 23 del 2022, secondo cui, qualora il giudice stabilisca in un procedimento di affidamento condiviso il collocamento del minore presso il richiedente, è possibile optare per il pagamento al 100% in favore del genitore collocatario. Lo stesso giudice, in sede di procedimento giudiziale, può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento.
Il rapporto con l’assegno di mantenimento
Un aspetto spesso trascurato, ma di grande rilevanza pratica, riguarda l’interazione tra l’Assegno Unico e l’assegno di mantenimento ordinario dei figli. La Cassazione chiarisce che l’AUU è una voce distinta e aggiuntiva rispetto al mantenimento. Tuttavia, nella determinazione o revisione dell’assegno di mantenimento, il giudice può tenere conto dell’importo dell’AUU percepito da ciascun genitore, al fine di evitare duplicazioni e garantire un’equa distribuzione degli oneri genitoriali.
In pratica: se il genitore collocatario percepisce l’intero Assegno Unico, il giudice potrà eventualmente calibrare di conseguenza l’ammontare del mantenimento a carico dell’altro genitore, in modo che il complessivo sistema di sostegno ai figli risulti bilanciato e non sovradimensionato per un solo genitore.
Il quadro evolutivo: dalla Circolare INPS alle sentenze Cassazione
Per comprendere appieno la portata dell’ordinanza n. 16632/2026, è utile ricostruire il percorso che ha portato fin qui:
Fonte Contenuto
D.Lgs. 230/2021, art. 6 co. 4 Regola base: AUU al richiedente o al 50%; in caso di affidamento esclusivo, al genitore affidatario
Circolare INPS n. 23/2022 In affidamento condiviso con collocazione prevalente, possibile pagamento al 100% al collocatario su disposizione del giudice
Cass. ord. n. 4672/2025 Prima conferma giurisprudenziale: legittima l’attribuzione integrale al collocatario anche in affido condiviso
Cass. ord. n. 16632/2026 Ulteriore consolidamento: il giudice può disporre la ripartizione in misura diversa dal 50%; la norma sull’affidatario è una regola INPS, non un limite per il giudice.
Cosa cambia nella pratica: cosa devono sapere i genitori separati
L’ordinanza n. 16632/2026 ha ricadute concrete e immediate per chiunque si trovi in una situazione di separazione o divorzio con figli minori.
Ecco i punti pratici da tenere a mente:
L’automatismo del 50% non è inderogabile. In assenza di accordo, la regola INPS prevede la divisione in parti uguali — ma il giudice può disporre diversamente, e spesso lo farà quando c’è un genitore collocatario prevalente.
La collocazione prevalente è il fattore decisivo. Chi convive quotidianamente con il figlio e ne gestisce i bisogni ordinari ha titolo, su disposizione del giudice, a percepire l’intero importo dell’AUU.
L’assegno unico va usato nell’esclusivo interesse dei figli. Il genitore collocatario che lo percepisce integralmente è tenuto a utilizzarlo per le esigenze del minore, con obbligo di rendicontazione se richiesto dall’altro genitore o dal giudice.
Può influire sul mantenimento. Il giudice può tenere conto dell’AUU percepito nella determinazione dell’assegno di mantenimento, evitando duplicazioni a svantaggio del genitore non collocatario.
È opportuno inserire la questione nei procedimenti in corso. Se si sta affrontando un procedimento di separazione, divorzio o revisione delle condizioni, è fondamentale che il proprio avvocato introduca la questione dell’Assegno Unico e richieda al giudice una specifica statuizione.
Conclusioni
L’ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026 rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro: l’Assegno Unico Universale è uno strumento a tutela del figlio, non dei genitori, e come tale deve essere allocato nel modo più funzionale al suo benessere concreto.
La Cassazione conferma che il giudice dispone di ampia discrezionalità nell’attribuire il beneficio al genitore collocatario — anche in regime di affidamento condiviso — quando questa scelta risponde all’interesse del minore, semplifica la gestione quotidiana e garantisce tempestività nella copertura dei suoi bisogni. Al tempo stesso, il sistema non è privo di contrappesi: il genitore non collocatario conserva il diritto di chiedere conto e il controllo giudiziale rimane uno strumento di garanzia per entrambe le parti.
In un contesto di alta conflittualità come quello che caratterizza molte separazioni, avere chiari questi principi — e saperli far valere nelle sedi opportune — fa la differenza.
Riferimento normativo e giurisprudenziale
D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 — art. 2, art. 5 co. 4, art. 6 co. 4
Circolare INPS n. 23 del 9 marzo 2022
Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672
Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2026, n. 16632
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