Nelle ultime settimane il caso di Alisya e Sarah — le due sorelline di 16 e 12 anni prelevate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e tenute nascoste per due settimane in un appartamento a Formia — ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. La madre, il compagno e il nonno materno sono stati fermati con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso.
Le ragazze sono state ritrovate. Ma dietro questa vicenda c’è qualcosa che chi si occupa di diritto di famiglia conosce bene: il confine tra amore genitoriale e controllo, tra protezione e possesso, tra un legame che nutre e uno che soffoca. Il procuratore di Sulmona, nella conferenza stampa che ha seguito il ritrovamento, ha detto una cosa che vale la pena ricordare: la madre è stata tradita dal proprio profilo psicologico, dalla sua incapacità di stare giorni interi senza avere notizie e contatti con le figlie. Un bisogno di controllo che non nasce dal nulla, e che in anni di conflitto familiare assume una dimensione che va ben oltre il singolo gesto estremo.
Questo caso, con tutta la sua drammaticità, ci porta direttamente al nodo che voglio affrontare in questo articolo: la differenza tra PAS e PAB. Due sigle che molti usano come sinonimi, e che invece hanno implicazioni completamente diverse — scientifiche, processuali, e umane.
La PAS: un’idea potente con un problema fondamentale
La Parental Alienation Syndrome — Sindrome da Alienazione Parentale — è un concetto elaborato negli anni ’80 dallo psichiatra americano Richard Gardner. La sua tesi era che un genitore potesse indurre nel figlio un rifiuto sistematico e immotivato dell’altro genitore attraverso una campagna di denigrazione, e che questo rifiuto configurasse una vera e propria “sindrome” del minore, riconoscibile attraverso otto sintomi primari che Gardner descriveva con precisione quasi clinica.
L’intuizione di fondo non era sbagliata: esiste davvero una dinamica per cui i figli, in contesti di conflitto genitoriale estremo, possono essere condizionati fino al punto di rifiutare un genitore in modo irrazionale e totalizzante. Il problema è che Gardner costruì attorno a questa intuizione un edificio teorico che la comunità scientifica internazionale non ha mai validato. La PAS non compare nel DSM-5, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Non compare nell’ICD-11, la Classificazione Internazionale delle Malattie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non è riconosciuta da nessuna delle principali istituzioni di psicologia clinica.
Questo ha creato per decenni una situazione paradossale nei tribunali italiani: da un lato una giurisprudenza di merito che, soprattutto dalla fine degli anni ’90, aveva mostrato una certa apertura verso la PAS, applicando il modello gardneriano con conseguenze a volte devastanti per i genitori e per i minori coinvolti; dall’altro una Corte di Cassazione che, con progressiva fermezza, stava costruendo un orientamento opposto.
Come la Cassazione ha chiuso la porta alla PAS
La svolta definitiva arriva con due pronunce ravvicinate. La prima è l’ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022, con cui la Cassazione ha ribadito la necessità di bandire dalle aule di giustizia la PAS, osservando che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori. Sisifo e il fine pena mai
Il caso era quello di una madre alla quale il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva inflitto la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il collocamento del figlio in casa famiglia, sulla base di CTU che avevano diagnosticato la PAS. La Corte ha accolto il ricorso smontando non solo il singolo provvedimento, ma il meccanismo che lo aveva generato: quello che in gergo tecnico viene chiamato “automatismo”, ossia la tendenza a far discendere automaticamente dalla diagnosi di PAS la decadenza genitoriale, saltando qualsiasi valutazione concreta sul benessere del minore.
La stessa Corte di Cassazione si era già pronunciata in materia nel 2019, con la sentenza n. 13274, stabilendo che l’affido esclusivo di un minore a un genitore non poteva essere basato soltanto su una diagnosi di PAS. E il Parlamento Europeo, nell’ottobre 2021, aveva approvato una risoluzione urgente che condannava l’uso di teorie non scientifiche nei procedimenti di affidamento.
La seconda pronuncia rilevante è l’ordinanza n. 3576 del febbraio 2024, con cui la Cassazione ha affermato che non è mai ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia — a maggior ragione se dubbia — una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, completamente avulsa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Una formulazione che merita attenzione: la Corte non dice che le dinamiche di condizionamento dei figli non esistono. Dice che qualsiasi valutazione deve passare attraverso i comportamenti concreti, non attraverso etichette diagnostiche senza fondamento scientifico
È esattamente in questo spazio che entrano i PAB.
I PAB: la strada processualmente corretta
I Parental Alienating Behaviors — Comportamenti Alienanti Parentali — non sono una diagnosi. Sono un approccio metodologico: invece di cercare una “sindrome” nel figlio o nel genitore, si identificano e si documentano le condotte specifiche che un genitore mette in atto per compromettere il legame del figlio con l’altro.
La denigrazione sistematica dell’altro genitore in presenza dei figli, l’interferenza nelle comunicazioni telefoniche e digitali, il boicottaggio reiterato degli incontri stabiliti dal tribunale, la strumentalizzazione emotiva del figlio come messaggero o alleato nel conflitto coniugale, il racconto distorto del passato familiare, l’induzione di paure o sensi di colpa nei confronti dell’altro genitore, la presentazione del nuovo partner come sostituto della figura genitoriale assente: tutto questo non richiede nessuna diagnosi per essere rilevato. Richiede documentazione, metodo e una strategia legale costruita su prove concrete.
Tornando al caso di Alisya e Sarah: quello che emerge dalla vicenda — al netto dei profili penali, che sono distinti e che saranno valutati dalla magistratura competente — è un quadro in cui il conflitto tra i genitori aveva prodotto, nel tempo, una frattura profonda. Il padre ha raccontato di aver incontrato di nascosto la figlia maggiore poco prima della scomparsa, che aveva voluto vederlo senza dirlo a nessuno. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che per chi conosce le dinamiche familiari dice molto: una ragazza di sedici anni che deve incontrare il proprio padre di nascosto, che vive in una struttura protetta dal 2024, che dice ai carabinieri “vogliamo stare con la mamma” ma che in privato cercava il padre. Non è una contraddizione: è il ritratto di un figlio diviso, di una lealtà spezzata, di un conflitto di appartenenza che i PAB producono negli anni in modo lento e invisibile, prima che si arrivi a gesti estremi come quello del sequestro.
Cosa cambia concretamente in tribunale
La distinzione tra PAS e PAB non è accademica. Ha ricadute dirette su ogni fase del procedimento.
Quando si invoca la PAS, si espone l’intero impianto argomentativo a un’obiezione preliminare che la controparte può sollevare in qualsiasi momento: questa teoria non è scientificamente riconosciuta, e la Cassazione lo ha detto esplicitamente e ripetutamente. Un CTU di controparte preparato può far crollare la tesi prima ancora che si entri nel merito. E la cosa ancora più pericolosa — come dimostrano alcuni casi drammatici degli anni scorsi — è che la PAS è stata storicamente usata anche come arma contro il genitore che la invocava: in certi procedimenti, chi accusava l’altro di comportamenti alienanti si è ritrovato a propria volta etichettato come “genitore alienante” sulla base dello stesso costrutto, con esiti rovesciati rispetto alle aspettative.
Quando invece si documentano i PAB, si lavora su un terreno completamente diverso. I comportamenti alienanti sono fatti: hanno una data, un contesto, un effetto verificabile. Il giudice li può valutare, il CTU li può riscontrare, e soprattutto il provvedimento che ne consegue ha una motivazione che regge a un’impugnazione. Il tribunale può disporre la modifica dell’affidamento, può prescrivere un percorso di sostegno psicologico per il minore, può rafforzare le modalità di incontro, può coinvolgere i servizi sociali, può nei casi più gravi sospendere la responsabilità genitoriale — ma tutto su base di condotte accertate, non di diagnosi indimostrabili.
Cosa può fare concretamente il genitore che vive questa situazione
Chi si trova in una situazione in cui sente che il rapporto con il proprio figlio viene sistematicamente sabotato dall’altro genitore sa quanto sia difficile mantenere la lucidità. Il dolore è reale, l’urgenza è reale, e spesso la prima reazione è quella di voler fare qualcosa — qualsiasi cosa — per fermare quello che sta succedendo.
Ma la prima cosa da fare è non agire d’impulso. Le reazioni intempestive, le denunce affrettate, i messaggi inviati nei momenti di rabbia, i comportamenti conflittuali davanti ai figli: tutto questo, per comprensibile che sia umanamente, può trasformarsi in armi nelle mani della controparte in udienza. Il giudice vede tutto, e la parte che appare più equilibrata e centrata sul benessere del figlio — non sulla propria ragione — parte già con un vantaggio.
La seconda cosa è costruire una documentazione sistematica e ordinata. Ogni episodio va registrato: la data, la descrizione precisa di quanto accaduto, le eventuali comunicazioni scritte, i testimoni presenti. Non serve interpretare, non serve commentare: bastano i fatti. Un diario tenuto con costanza e rigore diventa nel tempo un elemento istruttorio di grande peso.
La terza è scegliere con attenzione il proprio avvocato. Non ogni professionista del diritto di famiglia ha la formazione specifica per costruire una difesa centrata sui PAB, per selezionare un CTU che sappia valutare i comportamenti senza scivolare nel costrutto della PAS, per anticipare le obiezioni della controparte e strutturare un’argomentazione che regga nei gradi successivi di giudizio. Chiedete al vostro avvocato come intende impostare il caso: la risposta che otterrete vi dirà molto sulla qualità della rappresentanza che state per affidargli.
La quarta è non dimenticare che al centro c’è vostro figlio. Non come oggetto da contendere, ma come persona che sta attraversando qualcosa di molto difficile, e che ha bisogno di adulti capaci di anteporre il suo benessere alla propria necessità di vincere. La ricerca internazionale è chiara: i bambini coinvolti in conflitti familiari prolungati e ad alta intensità subiscono danni psicologici documentabili che si proiettano ben oltre la minore età. Uno studio longitudinale norvegese pubblicato nel 2025 ha mostrato che i bambini ascoltati e coinvolti in modo protetto nei processi che li riguardano presentano meno sintomi depressivi, una qualità della vita superiore e legami affettivi più sicuri rispetto a quelli tenuti fuori. L’ascolto del figlio, strutturato e garantito, non è una concessione sentimentale: è una forma di tutela che il diritto — e la scienza — riconoscono come fondamentale.
Una distinzione che ha un nome, e che salva i casi
PAS e PAB non sono due modi diversi di dire la stessa cosa. Sono due paradigmi opposti: uno costruito su una diagnosi che i tribunali italiani — seguendo la Cassazione — hanno progressivamente rifiutato; l’altro fondato su comportamenti concreti che il sistema giudiziario può e deve valutare.
Se state affrontando una situazione in cui il legame con vostro figlio viene eroso sistematicamente, avete diritto a una strategia legale costruita sulla seconda strada. Chiedete che sia quella percorsa.
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Avv. Rosa Di Caprio — Cassazionista, fondatrice di Studio Legale Di Caprio S.T.A. S.r.l.
