L’assegno divorzile è una somma di denaro che un ex coniuge può essere tenuto a corrispondere all’altro dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La sua disciplina si trova nella legge sul divorzio n. 898/1970, art. 5, comma 6, che prevede che il giudice, su domanda di parte, possa riconoscere l’assegno “tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio”.
Cos’è l’assegno divorzile in breve
L’assegno divorzile è una somma che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro dopo il divorzio.
Serve a garantire un equilibrio economico e a compensare i sacrifici familiari fatti durante il matrimonio.
Secondo la Cassazione, può essere riconosciuto solo se il coniuge richiedente ha rinunciato alla propria carriera o a opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia, contribuendo alla formazione del patrimonio dell’altro.
Ha quindi una doppia funzione:
- assistenziale, se manca autonomia economica;
- compensativa, se c’è stato un sacrificio professionale per la famiglia.
Differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile
Spesso si confonde l’assegno di mantenimento (previsto in sede di separazione) con l’assegno divorzile (previsto dopo il divorzio).
Le differenze principali sono sostanziali:
- Assegno di mantenimento: mira a garantire il tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Ha una funzione prevalentemente assistenziale e temporanea, poiché il vincolo coniugale non è ancora cessato.
- Assegno divorzile: non tutela più il tenore di vita matrimoniale, ma serve a garantire un equilibrio economico e patrimoniale tra gli ex coniugi, alla luce del contributo dato da ciascuno durante il matrimonio.
In sintesi, mentre l’assegno di mantenimento tutela la continuità economica, l’assegno divorzile mira alla giustizia compensativa.
Requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018) ha definitivamente chiarito i requisiti fondamentali per il riconoscimento dell’assegno divorzile, che oggi ha natura mista: assistenziale e compensativo-perequativa.
Il giudice deve valutare:
- Condizioni economiche delle parti al momento del divorzio;
- Contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio;
- Durata del matrimonio e delle scelte condivise nella gestione familiare;
- Rinunce o sacrifici professionali compiuti da un coniuge per la famiglia o per sostenere la carriera dell’altro.
Solo se da tali elementi emerge una disparità economica causata dal contributo familiare e non da scelte personali, può essere riconosciuto l’assegno.
Le due componenti dell’assegno divorzile: assistenziale e compensativa
L’assegno divorzile oggi si fonda su una duplice componente:
1. Funzione assistenziale
Serve a garantire al coniuge economicamente più debole un livello minimo di autonomia economica, quando non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive (età, salute, mercato del lavoro, ecc.).
2. Funzione compensativo-perequativa
È riconosciuta SOLO quando un coniuge, durante il matrimonio, ha rinunciato alla propria carriera o opportunità professionali per dedicarsi alla famiglia o per sostenere la crescita economica dell’altro.
In tal caso, l’assegno ha lo scopo di riequilibrare il sacrificio subito, restituendo valore al contributo domestico e familiare che ha consentito all’altro coniuge di accrescere il proprio patrimonio o la propria posizione sociale.
Quando viene riconosciuto l’assegno divorzile in funzione compensativa
L’assegno divorzile in funzione compensativa non è automatico.
Viene riconosciuto solo se il coniuge richiedente dimostra:
- di aver effettivamente rinunciato a una carriera o a opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia o ai figli;
- di aver contribuito in modo concreto e stabile alla costruzione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge;
- che la disparità economica tra i coniugi deriva causalmente da tale rinuncia, e non da altre cause.
In assenza di queste prove, il giudice non può riconoscere l’assegno divorzile in funzione compensativa, perché mancherebbe il presupposto cardine: la rinuncia consapevole e condivisa al proprio percorso professionale per la famiglia.
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La giurisprudenza più recente
Le ultime pronunce della Cassazione (Cass. civ. n. 26383/2022, n. 11504/2023) ribadiscono che il giudice deve valutare il contributo personale e familiare di ciascun coniuge e la durata del matrimonio, ma non può fondare la decisione solo sulla disparità economica.
L’assegno divorzile non ha finalità punitiva né redistributiva, ma compensativa e perequativa, legata al concreto contributo dato alla vita familiare e al sacrificio delle proprie prospettive professionali.
Conclusioni
L’assegno divorzile rappresenta uno strumento di equilibrio, non di mantenimento a vita.
Serve a riconoscere e compensare chi, con il proprio impegno familiare, ha contribuito al successo dell’altro coniuge, rinunciando alla propria crescita professionale.
Per ottenere un assegno divorzile è quindi essenziale dimostrare il nesso causale tra i sacrifici compiuti e l’attuale disparità economica.
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