Chi paga le vacanze dei figli che le trascorrono in autonomia senza la presenza dei genitori?
Le vacanze in autonomia, senza la presenza dei genitori, si ritengono rientrare nelle spese straordinarie per le quali è previste il preventivo accordo tra i genitori.
Spesso i figli, anche se ancora minori e autonomamente non sufficienti, iniziano vacanze da svolgere in autonomia, ovvero senza l’accompagnamento di un genitore, come possono essere viaggi organizzati, vacanze studio e così via.
Spetta dunque ai genitori decidere se concedere alla prole l’esperienza di questi viaggi extra, con i relativi costi.
Tuttavia la situazione si complica in famiglie separate o divorziate, quando gli ex sono in conflitto.
Spese straordinarie: il carattere “composito”
Nella recente pronuncia n. 379/2021 la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, sottolineando il carattere “composito” della dizione utilizzata dal giudice, in particolare per quanto riguarda quelle mediche e scolastiche.
Spese per i bisogni ordinari
Da un lato vi sono gli le somme destinate ai bisogni ordinari del figlio che, pur non ricompresi nell’assegno periodico di mantenimento, sono certe nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi (es. spese per acquisto occhiali, visite di controllo, pagamento tasse scolastico) e che sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice (o, anche, consensualmente determinato dai genitori). Questi esborsi possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
Spese imprevedibili
Dall’altro vi sono, invece, quelle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, che richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”.
Spese straordinarie vacanze figli
Le spese extra assegno, nell’interesse dei figli, devono dunque essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito.
Per quanto riguarda “cosa” debba rientrare nel novero delle spese straordinarie, sono state nel tempo molteplici le pronunce e gli orientamenti dei diversi Tribunali italiani.
Anzi, per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e per rendere più costante l’orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali (es. Milano, Napoli, ecc.), in collaborazione con consigli dell’ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto protocolli d’intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese in ordinarie o straordinarie, prevedendo altresì quelle per cui è necessaria la preventiva concertazione tra i genitori.
In generale, si ritiene che rientrino nelle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori quelle inerenti: gite scolastiche con pernottamento; viaggi studio in Italia e all’estero; stage sportivi e vacanze senza i genitori. Tanto trova conferma anche nelle linee guida elaborate dal CNF nel 2017 riguardanti la “regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (di norma al massimo 10 gg.) oppure, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La materia delle spese straordinarie è fonte di enorme contenzioso tra le parti.
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